L’Ordine al Merito del Lavoro , disciplinato dalla legge 15.5.1986 n.194, è destinato ai cittadini italiani, anche residenti all'estero, "che si siano resi singolarmente benemeriti", segnalandosi "nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa". I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti: aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale; aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità;aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori;non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive della economia nazionale.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine. Le proposte di candidature vengono trasmesse ai Prefetti, territorialmente competenti, per l'istruttoria, consistente nel raccogliere le informazioni richieste all'autorità giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, alle agenzie fiscali, è diretta a documentare che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.

Ultimo aggiornamento
Martedì 20 Febbraio 2024, ore 13:59