L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana , istituito con la l egge 3 marzo 1951, n. 178 , è il primo fra gli Ordini nazionali; è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’ economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Possono ottenere le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano almeno 35 anni di età. Le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana possono essere conferite solo a persone viventi .
L'Ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della dignità di Gran Cordone. Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Soltanto le concessioni attraverso il motu proprio del Presidente della Repubblica, quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data. Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da un Consiglio composto da un Cancelliere e sedici membri.
Il conferimento dei diplomi avviene nel corso di una cerimonia solenne che, generalmente, in provincia si svolge in Prefettura il 2 giugno ovvero in altra solenne occasione. Le onorificenze possono essere revocate per indegnità.
Le segnalazioni individuali per il conferimento devono essere inviate, corredate degli atti istruttori giustificativi, da ciascun Ministero per le persone individuate come benemerite nel campo di attività di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Cerimoniale di Stato, entro il mese di febbraio di ogni anno .
Le segnalazioni per onorificenza a stranieri o a cittadini residenti all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli Affari Esteri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso e predispone le proposte da sottoporre alla approvazione del Presidente della Repubblica.
In ambito provinciale le segnalazioni vanno indirizzate alla Prefettura del luogo di residenza del cittadino che si intende segnalare.