PROCEDURA PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE 
 

Parte generale

CHI PUO' RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE ?

 

Lo straniero residente in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per i seguenti motivi:

  1. lavoro subordinato;
  2. lavoro autonomo;
  3. asilo politico
  4. studio;
  5. motivi religiosi;
  6. motivi di famiglia.

COSA BISOGNA AVERE PER POTER RICONGIUNGERE UN FAMILIARE ?

 

1)  UN ALLOGGIO

Il richiedente deve avere la disponibilità di un alloggio che possa ospitare i familiari che devono essere ricongiunti.

Il competente ufficio comunale rilascia il certificato di idoneità alloggiativa , cioè la dichiarazione di quante persone possono abitare nell'alloggio e che l'abitazione rispetta i requisiti igienico-sanitari.

 

2)  UN REDDITO  

Il richiedente deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite "non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. " (VEDI TABELLA SOTTO)

Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma "del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi" che deve essere opportunamente documentato.

REDDITO PER RICONGIUNGIMENTO Reddito Annuo    
 1 familiare 9.813,76
 2 familiari 13.085,02
 3 familiari 16.356,27
 4 familiari 19.627,27
5 familiari                                             22.898,78

 

Per i titolari dello status di rifugiato e per coloro che godono della protezione sussidiaria, si rimanda all'art.29 bis del D.Lg.vo 286/98.

Dal 17 agosto 2017 la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere inoltrata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia corredata della documentazione relativa al possesso dei requisiti circa il reddito e l'alloggio.

I documenti da presentare  

( https://prefetture-coll.dippp.interno.it/it/prefetture/pistoia/ricongiungimento-familiare-documentazione-presentare-dal-17-agosto-2017 ) devono essere scannerizzati ed inviati, allegati alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI) ( https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 ), per i soli moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN), saranno presenti le nuove pagine dalle quali effettuare l'upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze.

Ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB ed i formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIF.

L'operatore dello Sportello potrà inviare un messaggio email all'utente registrato, per richiedere di consegnare presso lo Sportello stesso, eventuali documenti ad integrazione.

Permangono in vigore per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria le disposizioni di cui all' art. 29 bis del T.U.

La nuova procedura consentirà il rilascio del nulla osta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; il richiedente, infatti, potrà recarsi presso lo Sportello Unico solo per la consegna degli originali dei documenti e, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente e già valutati idonei dall'Ufficio, gli verrà consegnata subito la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

COSA SUCCEDE DOPO IL NULLA OSTA

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico per l'Immigrazione, i familiari, per i quali è stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all'autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata

Ottenuto il Visto d'Ingresso, i familiari ricongiunti, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia , devono chiedere un appuntamento attraverso gli Sportelli CISI per completare la procedura di primo ingresso presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

 

Lo Sportello Unico rilascerà ai familiari ricongiunti una ricevuta per il ritiro del Primo Permesso di Soggiorno per Ricongiungimento Familiare presso la Questura.

Normativa 
artt.28 e 29 D. Lgs. n.286/98 modificato dalla L. 189/02 e successive modifiche ed integrazioni; 
art.6 D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni; D. Lgs. n.5/07; D.L. n. 13/17

Ultimo aggiornamento
Venerdì 1 Marzo 2024, ore 12:12