- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 modificato con Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704
- D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, art.102
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230
- Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241
- Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52
Il Prefetto è competente a rilasciare l'autorizzazione per la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale.
L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione da parte della Prefettura-U.T.G. dei pareri della Direzione Provinciale del Lavoro, del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà Servizio di Prevenzione della Regione, della Commissione Regionale per la Prevenzione dei Rischi di Radiazioni Ionizzanti della Regione, della Commissione Regionale contro il rischio di radiazioni ionizzanti e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
In caso di variazione del titolare della ditta o della sede dello stabilimento o delle caratteristiche delle sorgenti radioattive (qualitative e quantitative delle attività), dovrà essere richiesta al Prefetto una nuova autorizzazione.
Chi deve fare la richiesta
Chiunque intende detenere o utilizzare sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale deve richiedere al Prefetto la relativa autorizzazione
Cosa fare
La domanda in bollo, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla competente Prefettura-U.T.G..
Documentazione richiesta
- Istanza in bollo da € 16
- Relazione tecnica redatta da un esperto qualificato
- Marca da bollo da 16 euro da apporre sull'autorizzazione, in caso di rilascio