Rilascio licenza che abilita all'esercizio dell'attività di vigilanza

 

Enti o privati che intendano prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari o immobiliari devono chiedere al Prefetto competente del territorio  ove insiste la sede principale del soggetto richiedente  il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.

 

Requisiti richiesti:

  • cittadinanza italiana ovvero di paese appartenente all'Unione Europea;
  • rappresentanza legale; 
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
  • aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
  • ovvero aver conseguito corsi di perfezionamento in materia di  sicurezza privata erogati da Università riconosciute dal MIUR  che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata; 
  • per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale ISO 17024-UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security aziendale " ;
  • non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 
  • non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
  • non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità; 
  • non risulti esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'art. 51 co. 3 bis del c.p.p., ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
  • mancanza di provvedimenti interdittivi previsti dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;
  • non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita ovvero che sia stata sotto posta liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;
  • avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 T.U.L.P.S.) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006;
  • dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello;
  • non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione; 
  • non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
  • essere in regola con gli adempimenti tributari;
  • essere in possesso della certificazione di qualità ISO 10765-UNI 10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata-Requisiti" e successivi aggiornamenti. - capacità tecnica per i servizi che si intende esercitare;

Per quanto riguarda il requisito della capacità tecnica vedi modulo domanda e relativi allegati come da d.m. n. 269 dell'1/12/2010 e s.m. n.56 del 25/02/2015.

La domanda deve essere inviata tramite posta certificata previa attestazione del pagamento della marca da bollo con strumenti di pagamento elettronico. In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito cauzionale e alla regolarizzazione, ai fini del bollo, della licenza rilasciata.

In caso di richiesta di licenza da parte dei titolari di istituti di vigilanza già stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea occorre presentare:

  • copia della licenza;
  • documentazione concernente la disponibilità della struttura organizzativa, dei mezzi e delle attrezzature già in possesso nello Stato di origine; 
  • attestazione di regolarità di assolvimento degli obblighi e degli oneri, anche economici, assolti nello Stato di origine; 
  • documentazione concernente la cauzione già prestata nello Stato di origine;
  • attestazione della capacità tecnica rilasciata dallo Stato di origine .

Riferimenti normativi :

  • artt. 8,9,10,11,13,134,134bis e ss. del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773 così come modificato con L. 6/6/2008 n. 101; 
  • artt. 257 e ss. del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6/5/1940 n.635 così come modificato dal D.P.R. 4/08/2008 n. 153; 
  • d.m. n 269 dell'1/12/2010 e s.m. del 25/02/2015 
  • d.m. 85/1999
  • d.m. 154 del 15/09/2009
  • d.m. 115 del 04/06/2014
Ultimo aggiornamento
Martedì 9 Aprile 2024, ore 08:04