Sequestro e Fermo Amministrativo

Normativa

Articoli 213 e 214 del codice della strada aggiornati con Legge n.132 del 01/12/2018 (G.U. S.G. 281 del 3/12/2018)

 

Art. 213

(Misura cautelare del sequestro e  sanzione  accessoria della confisca amministrativa).

  1. Nell'ipotesi in cui il  presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede  al  sequestro del veicolo o delle altre cose  oggetto  della  violazione  facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
     
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato  in solido, e' sempre nominato custode con  l'obbligo  di  depositare  il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un  luogo  non  sottoposto  a  pubblico  passaggio, provvedendo  al  trasporto  in  condizioni  di   sicurezza   per   la circolazione stradale. Il documento  di  circolazione  e'  trattenuto presso l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di  polizia  che  ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel  regolamento. Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della violazione.
     
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto  che  ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le  spese  di custodia sono anticipate  dall'amministrazione  di  appartenenza.  La liquidazione  delle  somme  dovute  alla  depositeria   spetta   alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto  definitivo  il provvedimento di  confisca,  la  liquidazione  degli  importi  spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di  trasmissione  del provvedimento.
     
  4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un  reato,  diverso  da quelli previsti nel presente codice,  sia  che  il  reato  sia  stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso  da un conducente minorenne.
     
  5. All'autore della violazione o ad  uno  dei  soggetti  con  il medesimo solidalmente obbligati  che  rifiutino  ovvero  omettano  di trasportare o custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276 , nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo e' affidato in custodia ai genitori o a chi  ne fa le veci o a persona  maggiorenne  appositamente  delegata,  previo pagamento delle spese di trasporto  e  custodia.  Quando  i  soggettisopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla,  l'organo  di  polizia  dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso  uno  dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di cio' e' fatta  menzione  nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo  e'  trasferito in proprieta' al soggetto  a  cui  e'  consegnato,  senza  oneri  per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la  custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.  Del  deposito  del veicolo  e'  data  comunicazione  mediante  pubblicazione  nel   sito internet  istituzionale  della  prefettura-ufficio  territoriale  del Governo competente . La somma ricavata dall'alienazione e' depositata,sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un  autonomo  conto  fruttifero  presso  la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad  oggetto  la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'  restituita all'avente diritto.
     
  6. Fuori dei casi indicati al comma 5,  entro  i  trenta  giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce  il  mezzo,  a  proprie  spese  e  in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi  delle  disposizioni  dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto  termine,  il  trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore  e  a  spese del  custode,  fatta  salva  l'eventuale  denuncia  di   quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di  reato.  Le  cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal   sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di  concerto  fra  il  Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita'  di comunicazione,  tra  gli  uffici  interessati,  dei  dati   necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
     
  7. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso  ricorso  al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,il  sequestro  e'  confermato.  La   declaratoria   di   infondatezza dell'accertamento si estende alla  misura  cautelare  ed  importa  il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati  al  comma  5,  la restituzione  della  somma  ricavata  dall'alienazione.   Quando   ne ricorrono  i  presupposti,  il  prefetto  dispone  la  confisca  conl'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con  distinta ordinanza, stabilendo,  in  ogni  caso,  le  necessarie  prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto  ispone  la  confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata.  Il  provvedimento  di  confisca  costituisce  titolo esecutivo anche per  il  recupero  delle  spese  di  trasporto  e  di custodia del veicolo.
     
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale,  durante  il periodo in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto  al  sequestro,  circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.988 a  euro  7.953.  Si  applica  la  sanzione amministrativa accessoria della revoca  della  patente.  L'organo  di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis.  Il  veicolo  e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario.
     
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
     
  10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la  confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al  P.R.A.  per  l'annotazione nei propri registri";

 

Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo)

  1. Nelle  ipotesi in  cui  il  presente  codice  prevede  che  all'accertamento della violazione consegua  l'applicazione  della  sanzione  accessoria  del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato  custode, o, in sua assenza,  il  conducente  o  altro  soggetto  obbligato  in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla  collocazione  del veicolo in  un  luogo  di  cui  abbia  la  disponibilita'  ovvero  lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non  sottoposto  a  pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo,  secondo  le modalita' e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo  di  fermo  amministrativo,  e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la  violazione  ovvero  di  uno  degli  organi  di  polizia stradale  di  cui  all'articolo  12,  comma  1.   Il   documento   di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,  con  menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione  o  ad  uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato  che  rifiuti  di trasportare o custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si  applica  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a  euro  3.111 , nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia  che  procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi  delle  disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della violazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui  all'articolo  213, comma 5, e quelle per il pagamento ed  il  recupero  delle  spese  di custodia.
     
  2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne  appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
     
  3. Se  l'autore  della  violazione  e'   persona   diversa   dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e'  avvenuta  contro  la  volonta'   di   costui,   il   veicolo   e' immediatamente restituito all'avente titolo.  Della  restituzione  e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
     
  4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del  veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
     
  5. Salvo che  il  veicolo  non  sia  gia'  stato  trasferito  in proprieta', quando il ricorso  sia  accolto  e  l'accertamento  della violazione dichiarato  infondato  l'ordinanza  estingue  la  sanzione accessoria ed importa la  restituzione  del  veicolo  dall'organo  di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata  dall'alienazione  e' depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
     
  6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo  il  provvedimento dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
     
  7. E' sempre disposto il fermo amministrativo  del  veicolo  per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione  della  carta  di  circolazione.  Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le  forme  per eseguire detta sanzione accessoria.
     
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale,  durante  il periodo  in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto   al   fermo,   circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si  applicano  le  sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone  l'immediata  rimozione  del veicolo  e  il  suo  trasporto  presso  uno  dei  soggetti   di   cui all'articolo 214-bis. Il  veicolo  e'  trasferito  in  proprieta'  al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario";
Ultimo aggiornamento
Giovedì 28 Marzo 2024, ore 12:15