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Refefendum 8-9 giugno 2025

Le cittadine e cittadini saranno chiamati a votare per 5 Referendum, di seguito riassunti:

Quesito n.1:

  • «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»:

«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n.   87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L.  5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l.  24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l.  30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U.  29/06/2022, n.  150); dalla sentenza della   Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?». 

Quesito n.2:

  • «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»:

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?». 

Quesito n.3:

  • «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»:

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.  1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi.  Il contratto  può  avere una   durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in azienda,  e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura  tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e  alle  parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento  del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole,  “in  caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede  i dodici mesi”;  Articolo 21,  comma  01, limitatamente  alle  parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,” ?».

Quesito n.4:

  • «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»:

«Volete voi l'abrogazione dell'art.  26,  comma  4,  in  tema  di “Obblighi  connessi  ai  contratti   d'appalto   o   d'opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi di lavoro” come modificato dall'art. 16  del  decreto  legislativo  3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n.  146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza   dei   rischi   specifici   propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?». 

Quesito n.5:

  • «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»:

«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino   italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?». 

 

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Circolare Partiti e Organi Stampa 1.7 MB
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Circolare FF PP adempimenti propaganda 1.69 MB
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Circolare Comuni adempimenti propaganda 1.69 MB
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Ultimo aggiornamento
Mercoledì 23 Aprile 2025, ore 10:17