Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario

Segnalazioni del Prefetto su specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela per operazioni di finanziamento

L'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 1 , ha posto in capo al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario 2 (ABF) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.

Al riguardo, si ritiene opportuno far presente alcune indicazioni operative per l'attivazione dello strumento, in linea con le disposizioni attuative della Banca d'Italia di prossima emanazione.

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente ( sede di Roma per i clienti residenti in Toscana ) una segnalazione corredata:

a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;

b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;

c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;

d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e I'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all' ABF.

Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla citata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.

La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest' ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.

Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

 La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.

Al fine di rendere operativo il suindicato strumento, le istanze della clientela dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefpo@pec.interno.it avvalendosi del modello a tale scopo predisposto, in allegato.

1. Si riporta il testo dell' art. 27-bis comma 1-quinquies "Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione."

2. L' Arbitro Bancario Finanziario ABF ) è un organismo istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (legge sul risparmio). Un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli.

Il cliente può rivolgersi all'Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando ad essi un reclamo.

L'Arbitro Bancario Finanziario decide per le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro . Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le rispettano, anche perché la loro inadempienza è resa pubblica.

Ai sensi della legge che ha introdotto la mediazione obbligatoria, nella materia bancaria e finanziaria il ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al giudice. In particolare, il decreto legislativo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (D. Lgs. n. 28/2010), in vigore dal 21 marzo 2011, stabilisce che per instaurare un procedimento civile in materia di contratti bancari e finanziari è necessario ricorrere preventivamente alla procedura di conciliazione/mediazione disciplinata dal medesimo decreto o alla procedura davanti all'ABF.

La Banca d'Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell'ABF.

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ABF - DECRETO LEGGE 24 marzo 2012 n. 29 126.72 KB
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Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Febbraio 2025, ore 12:23