NORMATIVA E MODULISTICA

  Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White List")

Presso la Prefettura di Prato è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente esposti a rischio, così come previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.

L'elenco (c.d. "White List") è articolato in Sezioni, corrispondenti alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate all' art. 1, comma 53 della citata legge n. 190/2012 e da ultimo modificate dall'art. 4- bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Per effetto di dette modifiche, il nuovo elenco risulta articolato - in sostituzione del precedente - nelle seguenti Sezioni:

  1. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
  3. Noli a freddo di macchinari;
  4. Fornitura di ferro lavorato;
  5. Noli a caldo;
  6. Autotrasporti per conto di terzi;
  7. Guardiania dei cantieri;
  8. Servizi funerari e cimiteriali;
  9. Ristorazione, gestione delle mense e catering
  10. Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Le imprese iscritte nelle preesistenti Sezioni I ( Trasporto di materiali a discarica per conto terzi ) e II ( Trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi ) sono trasferite d'ufficio, a cura della Prefettura, nella nuova Sezione X riferita ai Servizi Ambientali, mantenendo ferma la data di scadenza dell'iscrizione.

Acquisizione della certificazione antimafia

per le attività individuate dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012

  Per le attività imprenditoriali rientranti nelle categorie sopra elencate, i soggetti previsti dall'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione   e   l'informazione   antimafia liberatoria  attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato sul sito della Prefettura.

Pertanto, soltanto dopo aver adempiuto all'obbligo di consultare le White List, accertandosi in tal modo che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, le stazioni appaltanti potranno ricorrere alla consultazione della B.D.N.A.

Si osservano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

L'iscrizione nella White List provinciale tiene luogo della comunicazione e/o informazione antimafia liberatoria non solo per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione, ma anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.

  Permane l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia di comunicare, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.

Prefettura competente

La Prefettura competente è quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 c.c..

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, occorre fare riferimento alla Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.

Procedimento di iscrizione

 

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Prato specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione ( ALLEGATO B ).

L'istanza deve essere trasmessa preferibilmente per posta elettronica certificata all'indirizzo  protocollo.prefpo@pec.interno.it specificando nell'oggetto "White List richiesta iscrizione",  oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Prato - Ufficio Antimafia - Via Cairoli, n. 27 - 59100.

Alla domanda devono essere allegati: la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione della composizione della compagine sociale e le autocertificazioni, relative ai familiari conviventi, rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (si vedano i MODELLI allegati ).

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative previste dalla legge, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul proprio sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato in via telematica.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, fatti salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Nel caso in cui, invece, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, la Prefettura, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il provvedimento di diniego dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Aggiornamento periodico dell'elenco

- L'impresa iscritta nell'elenco ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche) ( ALLEGATO C ).

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

L'impresa comunica alla Prefettura,  almeno trenta giorni prima della data di scadenza  della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco ( ALLEGATO D ). L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.


 

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 21 Marzo 2024, ore 16:02