Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste  dalla legge.

Area IV - Sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott. Pierluca CASTELLI
Email:

Sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

Responsabile del procedimento: Dirigente: Dr. Pierluca Castelli
Addetto: Mauro Berardi (Assistente Sociale) tel: 0544 294437 mauro.berardi@interno.it,
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: secondo piano, ala nuova
Email dell'ufficio: protocollo.prefra@pec.interno.it 

Telefono: 0544/294437 

Orario di ricevimento: per appuntamento

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. della propria provincia di residenza per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.

Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti

I procedimenti che possono essere adottati per definire il procedimento amministrativo nei confronti delle persone segnalate vanno dall' "Invito formale a non fare più uso di sostanze" (che si può applicare solo nel caso di prima segnalazione e nel caso di particolare tenuità, se ricorrono elementi tali da far presumere che il soggetto si asterrà, per il futuro, dal commettere fatti della stessa specie) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal 1° comma dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 (sospensione della validità o divieto di conseguire la patente, validità per l'espatrio della carta di identità, passaporto, licenza di porto d'armi, per un periodo da un mese ad un anno).

Da ricordare che, se la persone al momento della segnalazione ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, l'organo accertatore deve anche procedere, oltre alla segnalazione alla Prefettura, all'immediato ritiro della patente di guida per il periodo di 30 giorni (se si tratta di ciclomotore vi è anche il fermo amministrativo per analogo periodo).

Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto , vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90 che prevedono la sospensione, da 1 a 12 mesi, della patente di guida, carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi.

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .

I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.

ATTIVITA' DEL N.O.T.

L'attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenza (N.O.T.) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, la legge 162 del 26/06/90 approvata dal T.U. D.P.R.309/90 che, pur definendo con chiarezza il principio di illiceità derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, è ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a: 

  1. prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga; 
  2. impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali consumatori; 
  3. favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti; 
  4. sanzionare la condotta illecita. 

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenza N.O.T. ha i seguenti compiti

  1. coordinamento dei Ser.T. della Provincia, regolato con Protocollo d'intesa; 
  2. partecipa con l'ente Regione all'approvazione di progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99); 
  3. partecipa con il Provveditorato agli Studi alla promozione e coordinamento a livello provinciale delle iniziative di educazione e di prevenzione (art.105 D.P.R.309/90). 

 

Il N.O.T., inoltre, elabora progetti finalizzati alla prevenzione delle Tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 D.P.R.309/90 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99).

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:

  1.  sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
  2.  sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  3.  sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4.  sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Riferimenti normativi
  • Legge 24 novembre 1981, n.689
  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Artt.75, 105, 121, 122, 127)  
  • Legge 18 febbraio 1999, n.45
  • Legge 21 febbraio 2006, n. 49
Data
Ultimo aggiornamento
Venerdì 14 Giugno 2024, ore 14:53