Domande
- Il datore di lavoro : può presentare istanza di assunzione o regolarizzazione del rapporto di lavoro in via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione se il contratto è con un cittadino di nazionalità extra UE e all'I.N.P.S. se è con un cittadino italiano o di nazionalità dell'UE. La domanda può essere presentata sia se il datore intenda concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero dichiarare la sussistenza di un lavoro irregolare in corso
- Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2020 può presentare istanza di permesso di soggiorno temporaneo agli sportelli postali
Requisiti del datore di lavoro:
- cittadinanza italiana oppure comunitaria oppure titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario oppure di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario
- capacità economica per poter assumere il lavoratore immigrato:
- o per il lavoro subordinato il reddito imponibile (si possono inserire anche redditi esenti purché certificati) o il fatturato risultanti all'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non deve essere inferiore a 30.000,00 euro all'anno
- o per il lavoro domestico il reddito non deve essere inferiore a 20.000,00 euro se il nucleo familiare è composto da un solo reddito , a 000,00 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi . Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza , che presenta l'istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Contenuto della domanda
Dichiarazione di:
- assumere per la prima volta un lavoratore immigrato già presente in Italia
- regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare che già esiste instaurato con un cittadino italiano o immigrato.
La domanda deve contenere l'indicazione della durata del contratto di lavoro: il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato, determinato con orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale secondo la disciplina contrattuale e, nel caso di lavoro domestico, con una retribuzione mensile prevista dal contratto collettivo di riferimento, e, comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
Il trattamento retributivo non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi del settore di riferimento.
Requisiti dei cittadini stranieri
La domanda del datore di lavoro può riguardare solo i cittadini stranieri presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020 e che non si sono mai allontanati dopo l'8 marzo 2020.
La prova della presenza sul territorio italiano può essere fornita solo attraverso:
- impronte digitali rilevate prima dell'8 marzo 2020
- dichiarazione di presenza ( effettuata in Questura per cittadini immigrati che provengono da Paesi che applicano l'accordo Schengen o apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio per gli altri) prima dell'8 marzo 2020 dal cittadino immigrato che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale
- documentazioni con data certa provenienti da organismi pubblici (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative, certificato di iscrizione dei figli, certificazioni rilasciati da autorità di polizia, titolarità di schede telefoniche, documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane spa al soggetto, ricevute nominative di invio o ricezione di denaro attraverso banche o money transfer, documentazione di centri di accoglienza, biglietti di vettori aerei o marittimi, etc..). Gli organismi pubblici sono i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Rientrano tra i lavoratori ammissibili i richiedenti protezione internazionale, i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimenti di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso e il soggiorno , i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (es. studio, turismo, cure mediche, protezione speciale, motivi religiosi, ecc.).
I richiedenti protezione internazionale non sono tenuti a rinunciare all'istanza medesima al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, ma potranno effettuare l'opzione al termine del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.
Quota da versare
Il datore di lavoro deve versare un contributo di 500,00 euro per ogni lavoratore utilizzando il modello F24 disponibile presso gli uffici postali, sportelli bancari o sul sito dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'Interno. Il codice tributo da indicare (per modello F24 con elementi identificativi) è "REDT"; per ciascun lavoratore deve essere indicato anche il codice fiscale oppure il numero del passaporto o di altro documento equipollente. L'anno di riferimento è 2020. Oltre a tale contributo il datore di lavoro deve versare un'ulteriore quota per le somme retributive, contributive e fiscali: l'importo della quota dovrà essere determinato nell'ambito di un successivo decreto ministeriale.
I contributi versati non sono restituiti se la domanda per qualunque motivo non va a buon fine.
Il mancato pagamento del contributo forfettario è motivo di INAMMISSIBILITA' della domanda.
Settori interessati
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le domande possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a questo indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul manuale utente.
Le domande possono essere compilate personalmente o con il supporto di:
- associazioni di categoria, patronati e consulenti del lavoro o altri professionisti o altri soggetti diversi dal datore o dal lavoratore purché muniti di delega, che dovrà essere successivamente esibita allo Sportello Unico per l'Immigrazione
- help desk del Ministero dell' Interno http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI : per supporto informatico . Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14 (dal 1 giugno al 15 agosto 2020)
Tempi
Dal 1 giugno al 15 agosto 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00
Non è necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura in quanto non sono state stabilite quote massime di ammissione.
Fasi successive
Le domande vengono acquisite dallo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per il luogo dove si svolgerà l'attività lavorativa.
Dopo l'invio delle domande sarà disponibile sul portale dedicato la ricevuta con la data dell'invio e il codice univoco di identificazione: il datore di lavoro deve consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore per attestare la presentazione della domanda e consentirgli il soggiorno sul territorio e il regolare svolgimento dell'attività lavorativa
Istruttoria dello Sportello Unico
- verifica dell'ammissibilità della domanda
- convocazione del datore di lavoro e del lavoratore per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese nella domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione che deve essere esibita e che deve essere:
- documento di identità del datore di lavoro o del lavoratore in corso di validità (al momento della presentazione della domanda può essere indicato anche un documento scaduto, ma al momento della sottoscrizione questo documento dovrà essere sostituito da uno valido)
- ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo di 500,00 euro
- ricevuta del versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto
- prova della presenza in Italia del cittadino immigrato
- certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato al Servizio Sanitario Nazionale rilasciata prima dell'inoltro della domanda che attesti la limitazione dell'autosufficienza (per procedure relative all'attività di assistenza alla persona)
- assicurare la sottoscrizione del contratto di soggiorno fra datore e lavoratore e consegnare al lavoratore il modello 209 che il lavoratore invierà alla Questura per la richiesta di permesso di soggiorno tramite il Kit postale.
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il sistema informatico dello Sportello Unico invia la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro, esonerando il datore dall'invio: essa sarà disponibile nell'area personale del portale riservata al datore.
Istanze con esito negativo :
Se il lavoratore straniero e il datore di lavoro non si presentano senza giustificato motivo alla convocazione dello Sportello Unico, l'istanza viene CHIUSA.
Se il datore di lavoro non sottoscrive il contratto di soggiorno o, successivamente, non procede all'assunzione del lavoratore, l'istanza viene RIGETTATA, salvo che la mancata sottoscrizione o la mancata assunzione non siano dovute a causa di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
I.N.P.S.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande sono presentate esclusivamente con modalità telematiche a questo indirizzo: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53757#h3heading3
Può presentare istanza di regolarizzazione in maniera autonoma il cittadino straniero con il permesso di soggiorno scaduto.
Le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 agosto 2020.
Requisiti del cittadino straniero
- possesso di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 e non rinnovato né convertito in altro titolo di soggiorno
- presenza sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersi allontanato successivamente;
- svolgimento di attività lavorativa prima del 31 ottobre 2019 nei seguenti settori:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse ;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il cittadino richiede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi che vale solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa ma solo ed esclusivamente nei settori lavorativi previsti dalla regolarizzazione.
Prima della scadenza del permesso di soggiorno temporaneo il cittadino straniero può chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro solo se sono presenti almeno una delle seguenti condizioni:
- Il cittadino straniero può comprovare di aver svolto, nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, attività lavorativa in uno dei seguenti settori:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
- Il cittadino straniero può esibire un contratto di lavoro subordinato .
Quota
Il cittadino straniero deve pagare un contributo di 130,00 euro utilizzando il modello F24 disponibile presso gli uffici postali, bancari o sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
La domanda deve essere presentata esclusivamente presso gli uffici delle Poste 'Sportello Amico' inoltrando il modulo di richiesta del permesso di soggiorno compilato e sottoscritto dall'interessato. Il costo del servizio è pari a 30,00 euro.
Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste, al cittadino straniero è rilasciata una ricevuta che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e svolgere attività lavorativa nei settori previsti.
Istruttoria della domanda
La Questura convoca il cittadino straniero per l'esame della richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
Cause di inammissibilità delle domande di emersione per entrambe le tipologie
Non sono ammesse le domande di emersione se il datore di lavoro ha riportato condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, negli ultimi 5 anni per:
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art 600 del codice penale;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati previsti dall'articolo 22 co 12 TU Immigrazione
Non sono ammesse le domande di emersione se il cittadino immigrato:
- è stato oggetto di provvedimento di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2 lettera c del TU Immigrazione, dell'articolo 3 del D.L. 27 luglio 2005 n.144 convertito dalla legge 31 luglio 2005 n. 155
- ha riportato una segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
- ha riportato una condanna, anche non definitiva compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'art.380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
- ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
Cosa succede in attesa di conclusione del procedimento
- divieto di espulsione: il cittadino immigrato non può essere espulso, a meno che non si trovi nelle medesime condizioni che determinano l'inammissibilità della domanda elencate prima
- svolgimento dell'attività lavorativa: sarà possibile svolgere da subito attività lavorativa nei seguenti settori di lavoro:
- o agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse ;
- o assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- o lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
IMPORTANTE
Dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno al termine della procedura di regolarizzazione il lavoratore straniero può svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Dal 19 maggio 2020 fino alla definizione delle istanze di emersione presentate rimangono sospesi:
- Nei confronti del datore di lavoro i procedimenti penali e amministrativi (anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale) riconducibili all'impiego irregolare dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione: non sono sospesi i procedimenti penali in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Nei confronti del cittadino straniero i procedimenti penali e amministrativi riconducibili all'ingresso ed al soggiorno illegale sul territorio nazionale : restano esclusi dalla sospensione i procedimenti aventi ad oggetto gli illeciti di cui all'art. 12 T.U.
La sospensione dei procedimenti cessa se non viene presentata l'istanza di emersione oppure se la stessa si conclude con un rigetto o un'archiviazione.
I procedimenti sospesi nei confronti del datore di lavoro vengono, tuttavia, ugualmente archiviati se l'esito negativo dell'istanza deriva da cause indipendenti dalla volontà e dalla condotta del datore di lavoro.
Se il lavoratore perde il posto di lavoro, può iscriversi al centro per l'impiego e richiedere il permesso per attesa occupazione
Chi presenta o concorre alla presentazione di false dichiarazioni o attestazioni è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione oppure con l'utilizzo di uno di tali documenti si applica la pena da uno a sei anni di reclusione. La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
Il contratto stipulato sulla base di dichiarazioni non vere è nullo e il permesso di soggiorno rilasciato è revocato.