Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dott. Pierluca CASTELLI
E-mail: pierluca.castelli@interno.it
Responsabile del procedimento: Dott. Pierluca CASTELLI
Addetti: Sig. Giuseppe Pepe - Sig.ra Annunziata Massarone
E-mail: giuseppe.pepe@interno.it – annunziata.massarone@interno.it
Telefono: 0544/294408 – 0544/294308
(per informazioni martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00)
E-mail dell’ufficio: protocollo.prefra@pec.interno.it
Ricevimento: solo su appuntamento
PER INFORMAZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI LEGGE TRASPORTI, BONUS CULTURA, SANZIONI COVID ECC.
Il Prefetto riceve il verbale di accertamento e contestazione per gli illeciti amministrativi di propria competenza (ad es.: violazioni alla legge sull'autotrasporto, al T.U.L.P.S., alla normativa sull'INTRASTAT o alla normativa sul fumo). L'interessato può inviare scritti difensivi al Prefetto entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. Il Prefetto emette l'ordinanza-ingiunzione (provvedimento sanzionatorio) o l'ordinanza di archiviazione.
Chi può fare il ricorso: Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Cosa fare: Avverso l'ordinanza-ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (in genere del luogo in cui è stato commesso il presunto illecito) entro 30 giorni dalla notifica . ( vedi il modello A fac-simile di ricorso )
L'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta rate) della sanzione pecuniaria ( vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria ).
N.B. LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SOSPENDE I TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA.
Riferimenti normativi:
- Legge 24/11/1981/689