Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dott. Pierluca CASTELLI
E-mailpierluca.castelli@interno.it 

Responsabile del procedimento: Dott. Pierluca CASTELLI
Addette: Sig.ra Mangani Gabriella - Sig.ra Melandri Claudia

E-mailgabriella.mangani@interno.itclaudia.melandri@interno.it

Telefono: 0544/294430 

(per informazioni martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00)

E-mail dell’ufficioprotocollo.prefra@pec.interno.it

Ricevimento: solo su appuntamento 

                          

 

Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel  Codice della Strada .

  1. REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento: artt. 218 comma 6, 86, 128, comma 2, 176, comma1, lettera a) e 19, 213 comma 8, 214, comma 8, del C.d.S. nonché per sentenza di condanna:  artt.. 224 comma 2 e  224 comma 3 del C.d.S.) 
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126, comma 11 del C.d.S.,  per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.135 comma 14 del C.d.S. e per guida con patente comunitaria da parte dei conducenti che risiedono in Italia da due anni e non abbiano provveduto alla conversione art.136 bis comma 3 ) 
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. commi 1 e 2 e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S. commi 1 e 3) 
REVOCA

Revoca: La patente di guida può essere revocata per:

 

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.):
Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale alla guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n. 327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
  • le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • nonché i destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lett. a) e 75bis, comma 1, lett. f) del D.P.R. 309/1990 per tutta la durata dei predetti divieti.

Se le suddette condizioni si verificano dopo il rilascio del documento di guida il Prefetto del luogo di residenza, può disporre la revoca. (modificato dalla sentenza n.22 della Corte Costituzionale pubblicata il 14 febbraio 2018)
La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni, previa riabilitazione giudiziaria.

ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 52, della legge 94/2009, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120, comma 1 del C.d.S. verrà verificata dalla Prefettura mediante la consultazione delle banche dati del Casellario Giudiziale e del Servizio Informativo Interforze. Pertanto, per ottenere un nuovo documento di guida l'utente interessato potrà rivolgersi direttamente alla Motorizzazione Civile in quanto la verifica del possesso dei requisiti morali verrà effettuata, con le modalità sopraindicate , prima dello svolgimento delle prove di esame.

Cosa fare: Entro 30 giorni dalla data di notifica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, tassativamente  in bollo. In mancanza il ricorso verrà dichiarato improcedibile ai sensi del D.P.R. n.1199/1971. In alternativa, entro 60 giorni, può essere proposto ricorso al T.A.R. delle Marche.

 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA:

Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 comma 6 del C.d.S.): La patente di guida deve essere revocata dal Prefetto nel caso di guida con patente sospesa " Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa ".

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3 bis  C.d.S.).

Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Revoca per inversione di marcia o circolazione contromano (art.176, commi 1, lett.a) e 19 C.d.S.): Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito commettendo il fatto in autostrada o sulle strade extraurbane principali. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui sarà divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3bis del C.d.S).

Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione

Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.): Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni. 

Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui sarà divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3bis del C.d.S.)

 

REVOCA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 128, COMMA 2 DEL C.d.S.: Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che non si sottopongano, nei termini prescritti, a revisione medica o tecnica disposta dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e vengano sorpresi a circolare.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui sarà divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3-bis del C.d.S.)

Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione 

 

REVOCA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 213 COMMA 8 DEL C.d.S.:  Il Prefetto può disporre la revoca della patente di guida nei confronti di chi, dopo aver assunto la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, si mette abusivamente alla guida del medesimo veicolo

 

REVOCA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 214, COMMA 8 DEL C.d.S.: Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che vengano sorpresi a circolare con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. 

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui sarà divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3-bis del C.d.S.)

 

REVOCA IN ESECUZIONE DI SENTENZA PENALE  (art. 224 comma 2 del C.d.S.): Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza o di decreto penale di condanna irrevocabili, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte dell'A.G. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato che si identifica con la data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna (art. 219, comma 3ter del C.d.S.)

Cosa fare: Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione

 

REVOCA IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO (art.224, comma 3 del C.d.S):In caso di estinzione del reato (prescrizione, art. 445 c.p., art. 168ter, comma 2 c.p.), il Prefetto, dopo il ricevimento della sentenza da parte dell'A.G., procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. 

Si applica, ai fini del riconseguimento della patente di guida, l'art. 219, comma 3ter del C.d.S., secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili competente al rilascio del titolo di guida. 

Cosa fare: Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione

 

RITIRO

Ritiro: Il Prefetto emette i provvedimenti di ritiro della patente di guida. Il ritiro della patente è previsto per tre tipi di violazioni.

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126  comma 11 C.d.S.): Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione.

La patente non viene restituita in quanto sostituita dall'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e trasmessa direttamente all'interessato.

In casi particolari la patente sarà inviata all'Ufficio Prov.le della Motorizzazione di residenza previa comunicazione al titolare.

Cosa fare: Al momento del ricevimento della nuova patente il titolare provvederà a distruggere il documento precedente come previsto dall'art 126 comma 8 del C.d.S.

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 135 COMMA 14 C.d.S.): Il titolare di patente di guida estera, in corso di validità rilasciata da uno stato non appartenente alla Unione Europea o allo Spazio economico europeo che risiedono in Italia da oltre un anno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126 comma 11 C.d.S.

Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato alla Prefettura del luogo della commessa violazione, che la trasmetterà all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello stato che l'ha rilasciata. 

Cosa fare: Per procedere alla conversione il titolare dovrà rivolgersi all'Ufficio della motorizzazione civile competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato; Per ritirare la patente se non è convertibile: l'interessato dovrà rivolgersi all'Autorità dello Stato di appartenenza (Consolato o Ambasciata). Resta fermo il divieto di condurre veicoli nel territorio della Repubblica Italiana. 

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE COMUNITARIA, SENZA LIMITI DI VALIDITA' PER LA QUALE TRASCORSI DUE ANNI DALL'ACQUISIZIONE DELLA RESIDENZA IN ITALIA NON SIA AVVENUTA LA CONVERSIONE (ART.136/BIS COMMA 3 C.d.S.

Il documento è ritirato, contestualmente alla contestazione della violazione, dall'organo accertatore ed inviato alla Prefettura del luogo della commessa violazione, che la trasmetterà all'ufficio della Motorizzazione Civile competente in ragione della residenza del titolare, ai fini della conversione.

Cosa fare: Per procedere alla conversione il titolare dovrà rivolgersi all'Ufficio della motorizzazione civile competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato

 

Riferimenti normativi:

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126, 135 e 136)
SOSPENSIONE

Sospensione: Il Prefetto adotta i provvedimenti di sospensione delle patenti di guida nei sottoelencati casi:

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.): La violazione delle sottoelencate norme del C.d.S. comporta come sanzione amministrativa accessoria la sospensione della patente di guida.

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo accertatore, emana entro 15 giorni il conseguente provvedimento di sospensione indicando il periodo cui si estende la sospensione. Tale periodo è determinato dal Prefetto nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S. La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente due volte nel corso di un biennio.

Cosa fare: Al termine del disposto periodo di sospensione la patente viene restituita attraverso il comando che ha curato la notifica del provvedimento prefettizio. 

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE  A SEGUITO DI REATI  (art.223, comma 1)
La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.

Cosa fare: Al termine del disposto periodo di sospensione la patente viene restituita attraverso il comando che ha curato la notifica del provvedimento prefettizio ad eccezione di sospensione disposta ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S. - In tali casi, come indicato anche nel provvedimento prefettizio, la patente verrà trasmessa all'Ufficio Prov.le della Motorizzazione Civile di residenza dopo la trasmissione della certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione Medica Locale Patenti.

Se si desidera che la patente sia inviata in una sede diversa dalla Motorizzazione di residenza è necessario comunicarlo all'Ufficio Patenti tramite richiesta scritta.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223, comma 2 C.d.S): La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN ESECUZIONE DI SENTENZA PENALE (art.224 comma 1 del C.d.S): Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida dopo il ricevimento della sentenza penale e/o del decreto penale di condanna irrevocabili per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria detraendo il periodo di sospensione già scontato in virtù del provvedimento cautelare adottato all'epoca dei fatti 

Cosa fare: Al termine del fissato periodo di sospensione la patente viene restituita tramite il comando di polizia che ha curato la notifica del provvedimento o inviata all'Ufficio Porv.le della Motorizzazione Civile di residenza, indicazioni che verranno riportate nel provvedimento di sospensione

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO (art.224, comma 3 del C.d.S): In caso di estinzione del reato (prescrizione, art.. 445 c.p.p., art. 168ter c.p. e 131bis c.p., il Prefetto, dopo il ricevimento della sentenza da parte dell'A.G., procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. 

Cosa fare: Al termine del fissato periodo di sospensione la patente viene restituita tramite il comando di polizia che ha curato la notifica del provvedimento o inviata all'Ufficio Porv.le della Motorizzazione Civile di residenza, indicazioni che verranno riportate nel provvedimento di sospensione

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

 

 

PERMESSO ORARIO DI GUIDA


MODALITA' PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI GUIDA A FASCE ORARIE
CODICE DELLA STRADA

art. 218

Sanzione accessoria della sospensione della patente
Permesso di guida in fasce orarie prestabilite

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche
(Nuovo codice della strada)


Con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 in vigore dal 13 agosto 2010 vengono introdotte nuove norme al Codice della Strada. L'articolo 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente prevede:

Sospensione patente di guida

Comma 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

Modalità e tempi di presentazione domanda permesso guida entro fasce orarie

Comma 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

NOTA BENE: Il permesso di guida a fasce orarie è concedibile unicamente nel caso in cui la sospensione della patente si configuri quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 15:31
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