Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dott. Pierluca CASTELLI
E-mailpierluca.castelli@interno.it 

Responsabile del procedimento: Dott. Pierluca CASTELLI
Addette: Sig.ra Mangani Gabriella - Sig.ra Melandri Claudia

E-mailgabriella.mangani@interno.itclaudia.melandri@interno.it

Telefono: 0544/294430 

(per informazioni martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00)

E-mail dell’ufficioprotocollo.prefra@pec.interno.it

Ricevimento: solo su appuntamento 

 

Funzioni del Prefetto in materia di patenti

Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

  1. REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)

 

Il Prefetto emette i provvedimenti di revoca della patente di guida

La patente di guida può essere revocata per:

  • carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
  • sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.

Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro) che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

Cosa fare

Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Riferimenti normativi:

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
  • Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
  • Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche ed integrazioni in Legge 1 agosto 2003, n. 214
  • Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni in Legge 2 ottobre 2007, n. 160

 

Il Prefetto emette i provvedimenti di ritiro della patente di guida

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.

  • Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

 

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

Cosa fare

La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito

http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035

Riferimenti normativi: 

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)

 

Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S.

Contenuto della violazione

Art.6

Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.

Art.10

Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.

Art.86

Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista

Art.117

Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)

Art.125

Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.

Art.142/9

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)

Art.143

Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate

Art. 148

Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.

Art.168

Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose

Art.176

Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.

Art.179

Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.

Art. 213

Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.

Art. 214

Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Art. 217

Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo

Contenuto della violazione

Art.145

Violare gli obblighi relativi alla precedenza.

Art. 146

Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.

Art.147

Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello

Art.148

Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.

Art.149

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.

Art.150

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.

 Art.172

Mancato uso delle cinture di sicurezza.

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo

Contenuto della violazione

Art. 9,9 bis e 9 ter

Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.

Art.186

Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)

Art.187

Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti

Art.189

Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Riferimenti normativi: 

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
  • Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
  • Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche ed integrazioni in Legge 1 agosto 2003, n. 214
  • Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 177, convertito con modificazioni in Legge 2 ottobre 2007, n. 160

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE - PERMESSO DI GUIDA ORARIO

Modalità per il rilascio di un permesso di guida orario in caso di sospensione della patente

 

CODICE DELLA STRADA

art. 218
Sanzione accessoria della sospensione della patente
Permesso di guida in fasce orarie prestabilite

 

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche
(Nuovo codice della strada)

Con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 in vigore dal 13 agosto 2010 vengono introdotte nuove norme al Codice della Strada. L'articolo 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente prevede:

Sospensione patente di guida

Comma 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.


Modalità e tempi di presentazione domanda permesso guida entro fasce orarie

Comma 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

 

Ricorso al Giudice di Pace

Comma 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione ai sensi dell'articolo 205.

 

Revoca della patente-fermo amministrativo-confisca del veicolo

Comma 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842,00 a € 7.369,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

NOTA BENE: Il permesso di guida a fasce orarie è concedibile unicamente nel caso in cui la sospensione della patente si configuri quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria

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Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 10:06
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