Dirigente: Dott. Pierluca CASTELLI - Viceprefetto Aggiunto
email: pierluca.castelli@interno.it
email dell'ufficio: immigrazione.pref_ravenna@interno.it rifugiati.ravenna@interno.it
posta elettronica certificata: protocollo.prefra@pec.interno.it
1. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROFUGO
La Prefettura-U.T.G. riceve ed istruisce le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo. Il decreto di riconoscimento della qualifica di "profugo", emesso dal Prefetto, consente agli interessati di usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente.
La Prefettura-U.T.G. che ha emesso il decreto, rilascia anche gli attestati di riconoscimento della qualifica di profugo.
I cittadini italiani e i loro familiari a carico, possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo ove in possesso dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 763
Presupposti della qualifica di profugo:
Il riconoscimento tardivo "ora per allora" può essere richiesto da coloro che, all'epoca del rimpatrio, si trovavano nelle condizioni di fatto per ottenere la qualifica in quanto assistiti come profughi ovvero da coloro che erano minori di età e non sono stati inseriti nel decreto di concessione della qualifica rilasciato ai genitori.
Possono altresì presentare domanda di riconoscimento della qualifica di profugo i cittadini italiani e i familiari a loro carico, residenti in qualsiasi paese estero, rimpatriati a seguito dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze.
Cosa fare
Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza.
Documentazione richiesta
2. INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO
Ai profughi che versano in uno stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel paese di provenienza e accertato dal Ministero dell'Interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica, spetta un'indennità di sistemazione e gli ulteriori benefici previsti dalla norma.
I benefici possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio autocertificano, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno.
Chi può fare la richiesta
Coloro i quali hanno ottenuto il decreto di riconoscimento della qualifica di profugo.
Cosa fare
Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita da oltre sei mesi dalla data di partenza dal paese di provenienza.
L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro-capite giornaliero è concesso per un periodo massimo di sei mesi.
Nelle more della erogazione dell'indennità di sistemazione o del contributo straordinario, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti dei mezzi di sostentamento.
Documentazione richiesta
RIFERIMENTI NORMATIVI
Dirigente: Dott. Pierluca CASTELLI - Viceprefetto Aggiunto
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posta elettronica certificata: protocollo.prefra@pec.interno.it