Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dott. Pierluca CASTELLI
E-mailpierluca.castelli@interno.it 

Responsabile del procedimento: Dott. Pierluca CASTELLI
Addette: Dr.ssa Rinaldi Pasqualina Damiana

E-mail: damianapasqualina.rinaldi@interno.it

Telefono: 0544/294348 

(per informazioni martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00)

E-mail dell’ufficio: protocollo.prefra@interno.it

Ricevimento: solo su appuntamento 

 

Il sequestro del veicolo viene effettuato nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada. I casi più frequenti sono i seguenti:

  • Art.193 C.d.S.: mancata copertura assicurativa (R.C. AUTO)
  • Art. 93 c. 7 C.d.S.: mancanza di carta di circolazione
  • Art.186 c. 2 lett.C: guida in stato di ebrezza con veicolo di proprietà (con tasso alcolemico da 1,5)
  • Art. 213 c. 8: circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
  • Art. 214 c. 8: circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

 

Art.193 C.d.S.: mancata copertura assicurativa (R.C. AUTO): Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto all’organo accertatore che ha disposto il sequestro, a cura del trasgressore o del proprietario del veicolo, solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione;
  • pagamento del premio assicurativo per minimo 6 mesi, previa stipula di un contratto assicurativo annuale.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione della violazione, il proprietario del veicolo può decidere di procedere alla rottamazione del veicolo sequestrato mediante richiesta all’organo accertatore, provvedendo al versamento della cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata della metà, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. 

Pagamento rateale della sanzione: La richiesta di rateizzare la sanzione indicata sul verbale di contestazione, può essere effettuata alla Prefettura con domanda in carta semplice. La domanda (Modello A) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (Modello di autocertificazione stato reddituale o economico).

Nel caso il verbale sia emesso dalla Polizia Locale, la richiesta di rateizzazione va effettuata al relativo Comando.

In caso di pagamento rateale della sanzione, il dissequestro del veicolo avverrà solo al pagamento dell’ultima rata, posto che sia stata stipulata la polizza assicurativa come sopra descritto.

IMPORTANTE - Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.

 

Art. 93 c. 7 C.d.S.: mancanza di carta di circolazione: In tal caso si procede all’emissione dell’ordinanza ingiunzione che prevede il pagamento della sanzione e la confisca del veicolo. E’ ammesso ricorso avverso tale provvedimento presso il Giudice di Pace, competente per territorio, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

Art.186 c. 2 lett.C: guida in stato di ebrezza con veicolo di proprietà: Trattandosi di violazione penale, il mezzo sequestrato viene confiscato solo a seguito di condanna penale. In caso contrario, il mezzo viene dissequestrato per estinzione del reato.

 

Art. 213 c. 8: circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo: In tal caso al soggetto che ha assunto la custodia del veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, ovvero una depositeria del custode acquirente, a cui il veicolo è trasferito in proprietà.

 

Art. 214 c. 8: circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo: In tal caso al soggetto che ha assunto la custodia del veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica, ancora, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e la confisca del veicolo. L'organo di polizia, inoltre, dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, ovvero una depositeria del custode acquirente, a cui il veicolo è trasferito in proprietà.

ATTENZIONE - Se il veicolo è custodito presso la depositeria del custode-acquirente, il trasgressore o il proprietario vengono invitati ad assumere la custodia del veicolo entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito web della Prefettura, della comunicazione dell’elenco dei veicoli in depositeria. In mancanza di assunzione di custodia, il veicolo sarà ceduto in proprietà al custode acquirente ai sensi dell'art. 213 c.5 C.d.S., senza ulteriore avviso.

 

Il trasgressore o proprietario potranno effettuare il cambio di custodia rivolgendo l’istanza direttamente all’organo accertatore, predisponendo un luogo idoneo presso cui custodire il veicolo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

 

Ricorribilità al Prefetto: Avverso il verbale, sia il trasgressore che il proprietario (obbligato in solido) possono presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione.

In caso di accoglimento del ricorso, il verbale è archiviato e viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. 

In caso di rigetto del ricorso, viene emessa ordinanza ingiunzione avverso la quale può essere proposto ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

 

Ricorribilità al Giudice di Pace: Avverso il verbale, sia il trasgressore che il proprietario (obbligato in solido) possono presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione.

  

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495
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Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 15:30
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