CITTADINANZA ITALIANA E GIOVANI: MINORENNI, NEO DICIOTTENNI ED ALTRI CASI PARTICOLARI
Questa sezione è dedicata all’ottenimento della cittadinanza italiana da parte dei più giovani. Esistono varie strade per i giovani per ottenere la cittadinanza italiana a seconda dell’essere nati in Italia o all’estero, essere minorenni, essere stati adottati da cittadini italiani, avere tra i 18 e i 19 anni e avere più di 19 anni.
CITTADINANZA PER MINORENNI
I minorenni non possono fare domanda di cittadinanza italiana, ma possono diventare cittadini:
- a seguito dell’ottenimento della cittadinanza da parte di uno o entrambi i genitori
- a seguito di adozione da parte di genitori italiani.
1. Minore convivente con genitore che diventa cittadino italiano (art. 14 L. 91/1992)
Il minorenne convivente stabilmente con il genitore naturalizzato acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana per effetto di legge, mediante iscrizione nei registri di stato civile del Comune di residenza (art. 14 L. 91/1992) .
La convivenza deve essere stabile, effettiva e documentata (art. 12 D.P.R. 572/1993). Questo è considerato un requisito fondamentale per l’acquisto della cittadinanza italiana. La normativa non prevede, ad oggi, eccezioni per i figli minori di genitori separati né per le situazioni di affido condiviso e mantenimento.
Nel caso in cui il minore non sia nato in Italia è necessario produrre l’atto di nascita tradotto e legalizzato.
2. Cittadinanza per adozione (art. 3 legge n. 91/1992)
Si ha cittadinanza per adozione nei casi in cui:
- il minore straniero venga adottato da un cittadino italiano con provvedimento emesso dalla competente Autorità italiana
- la sentenza di adozione sia pronunciata all’estero e in seguito ad essa sia data esecuzione con un dispositivo del Tribunale dei Minori, che invia all’ufficiale di stato civile competente sentenza di adozione che viene trascritta nei registri di stato civile e annotata nell’atto di nascita.
La cittadinanza decorre dal momento in cui il provvedimento di adozione diventa definitivo (art. 26 c. 5 l. 184/1983). Bisogna rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza.
Se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato può richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione. In questo caso è richiesto il rispetto dei requisiti reddituali, penali, di integrazione e conoscenza della lingua italiana.
CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2.1 legge n. 91/92).
L’acquisizione di cittadinanza di minorenne a seguito di riconoscimento di filiazione è automatica. L’istanza di riconoscimento di filiazione deve essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune (non necessariamente il Comune di residenza), da parte del genitore italiano, durante la minore età del giovane, allegando l’Atto di nascita tradotto e legalizzato.
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2.2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti da presentare al Comune:
- atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
- atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità.
Nel caso di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza, ma può, entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.
CITTADINANZA ITALIANA PER I NEO DICIOTTENNI NATI IN ITALIA (art. 4 l. 91/1992)
La Legge riconosce il diritto di diventare cittadino italiano a chi è nato in Italia da genitori stranieri al compimento del 18° anno di età e ha mantenuto ininterrottamente la residenza legale sul territorio italiano, presentando una dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza. È necessario prendere appuntamento con l’ufficio competente, presso cui si provvederà alla compilazione della richiesta. La dichiarazione di volontà è un documento in cui il giovane dichiara di voler diventare cittadino italiano.
Entro 120 giorni dalla dichiarazione, l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza verifica la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’ottenimento della cittadinanza. La dichiarazione di volontà deve essere manifestata tra i 18 anni e entro il compimento del 19° anno di età del richiedente.
Per coloro che entro il 19° anno di età, se pur informati dal Comune di Residenza, non hanno presentato domanda di cittadinanza, potranno presentare richiesta di cittadinanza italiana per residenza. In questo caso la domanda da compilare online è la “Lett. a, 3 anni di residenza legale per chi è nato in Italia”. In questo caso sarà necessario rispettare tutti i requisiti previsti per la domanda di cittadinanza per residenza art. 9 L. 91/92. Inoltre, si tratta di una concessione dello Stato e non di un acquisto di diritto.
I Comuni sono tenuti a inviare formale comunicazione ai cittadini stranieri residenti e nati in Italia della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche oltre i 19 anni (art. 33 della legge 98/2013).
I documenti da produrre per il Comune di residenza sono:
- Passaporto o altra documentazione idonea a dimostrare il possesso della cittadinanza estera (o documento di identità del paese di origine, se cittadini comunitari);
- permesso di soggiorno in corso di validità (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari);
-
in mancanza di continuità nella residenza anagrafica, la residenza interrotta potrà essere giustificata con ogni possibile documentazione idonea (es. certificati medici, scolastici...), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età.
Tutte le informazioni riguardanti la residenza possono essere richieste al Comune di residenza, il quale rilascia il certificato storico di residenza.
Sono consentiti spostamenti dal territorio italiano per motivi di studio, familiari o di lavoro da provare con idonea documentazione da allegare all’istanza.
Dopo che l'Ufficio avrà accertato il possesso di tutti i requisiti, si dovrà versare un contributo di € 250,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno.
Per non perdere la cittadinanza del Paese di origine dei propri genitori, è necessario informarsi presso il proprio Consolato. Esistono però alcuni Stati esteri che non consentono la conservazione della cittadinanza straniera d’origine una volta acquisita quella italiana, quindi è indispensabile acquisire preventivamente informazioni presso il Consolato straniero di competenza.
CITTADINANZA PER MAGGIORENNI CON GENITORE STRANIERO NATURALIZZATO ITALIANO (art. 9, lett. B legge n. 91/1992)
Per i maggiorenni con genitore naturalizzato italiano e con residenza legale sul territorio italiano di almeno 5 anni è possibile presentare la domanda di cittadinanza in base al modello B (ai sensi dell'art. 9, lett. B legge n. 91/1992). In tal caso è necessario che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di naturalizzazione (cioè dalla data del giuramento) del genitore.
CITTADINANZA ITALIANA MINORI NATI ALL’ESTERO, MA RESIDENTI IN ITALIA
Coloro che sono arrivati in Italia da minorenni, ma sono nati all’estero, possono chiedere la cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggiore età, seguendo l’iter della cittadinanza per residenza art. 9 L. 91/92.