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Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Febbraio 2025, ore 18:04

INFORMAZIONI UTILI DOPO IL RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA

  1. La patente ritirata viene inviata al Prefetto di Rimini che la restituirà al termine della sospensione.
  2. Il Prefetto di Rimini redigerà un’ordinanza contenente tutte le informazioni utili per rientrare in possesso della patente ed il PERIODO DI SOSPENSIONE della stessa.
  3. L’ordinanza verrà NOTIFICATA dagli organi preposti (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) competenti ed operanti nella città di residenza e/o di domicilio dichiarato dal trasgressore che ne riceverà una copia e firmerà per ricevuta
  4. Permesso di guida provvisorio in caso di sospensione della patente
    Può essere rilasciato solo per le infrazioni che non costituiscono ipotesi di reato, quindi non è rilasciabile, per esempio, per la guida in stato di ebbrezza alcolica sopra il valore di 0,80 g/l, per la guida sotto l’effetto di stupefacenti, per la fuga e l’omissione di soccorso, eccetera.
    Il permesso di guida provvisorio per il solo tragitto casa-lavoro è concesso entro 15 giorni dal ritiro della patente di guida. Chi ha un lavoro migratorio ed usa l’auto o altri veicoli a motore per svolgere l’attività lavorativa non può ottenere il permesso. 
    Il permesso viene concesso per un massimo di 3 ore giornaliere e comporta un incremento del periodo di sospensione della patente di guida con un preciso calcolo delle ore ed a seconda delle situazioni. Per informazioni più dettagliate SCRIVERE alla mail depenalizzazione.pref_rimini@interno.it e si risponderà nel più breve tempo possibile.
  5. La patente ritirata perché scaduta di validità può essere restituita dalla Prefettura esibendo il certificato medico di idoneità alla guida ossia quello che viene rilasciato dal Medico abilitato al rinnovo della patente di guida. 
  6. La patente della REPUBBLICA DI SAN MARINO, che viene ritirata su strada e trasmessa in un primo momento in Prefettura, è inviata all’UFFICIO REGISTRO AUTOMEZZI della Repubblica di San marino, per il tramite del servizio postale, una volta emessa l’ordinanza di inibizione alla guida in territorio italiano, oppure immediatamente se scaduta di validità. Si specifica che quest’Ufficio può riconsegnare la patente direttamente al titolare solo se residente in territorio italiano.
  7. Le patenti straniere possono essere inviate o alla MOTORIZZAZIONE Civile di residenza per eventuale conversione o all’AMBASCIATA in Italia dello Stato che ha emesso il titolo di guida ritirato e di ciò l’interessato viene informato dalla Prefettura tramite lettera 
  8. Sospensione della patente per uso improprio dello smartphone o altro apparecchio che impegna le mani distogliendole dalla guida.
    a) Sospensione da 15 giorni a 2 mesi a cura del Prefetto per chi ha più di 20 punti nella patente
    b) Si aggiungono altri 7 giorni di sospensione se si ha da 19 a 10 punti
    c) Si aggiungono altri 15 giorni se la patente ritirata ha da 0 a 9 punti 

L’UFFICIO PATENTI DELLA PREFETTURA DI RIMINI E’ APERTO AL PUBBLICO NELLE GIORNATE DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 10,00 ALLE 12,00

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile inviare una mail alla casella: depenalizzazione.pref_rimini@interno.it 

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