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Ultimo aggiornamento
Giovedì 24 Aprile 2025, ore 07:39
Disposizioni in materia di comunicazione politica

Con circolare n. 27/2025 dell’11/04/2025, il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali,  informa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 80 del 5 aprile scorso, della delibera del 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che si pubblica, recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025".

Delibera :

https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/93/2025-04/delibera-2-aprile-2025.pdf 

 

Al riguardo, si informa altresì che nel sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni è stata pubblicata la delibera n. 102/25/CONS, allegata alla presente, con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime consultazioni referendarie.

Delibera :

https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/93/2025-04/delibera-102_25_cons.pdf 

 

Elettori temporaneamente residenti all’estero (lavoro, studio o cure mediche) e loro familiari conviventi

A) L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell’interno. L’opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

B) Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

C) Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

A tal fine si  allega l’apposito modello di opzione, che possono utilizzare gli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello - in formato PDF  con alcuni campi resi obbligatori - è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Allegato:

https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/93/2025-04/mod-richiesta-voto-estero.pdf 

Termini e modalità dell'opzione degli elettori residenti all'estero

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza. 
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa. 

In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo giovedì 10 aprile 2025, anche utilizzando il modello allegato alla presente circolare. 

L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Allegato:

https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/93/2025-04/all-1-circ.n.21-opzione-elettori-estero.pdf 

Ammissione al voto fuori sede

Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni (comma 1).

Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello che si allega alla presente (all. 1), con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica.

Nella domanda è anche manifestata l’eventuale disponibilità a svolgere l’incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l’esercizio del voto fuori sede (comma 7).

Alla domanda occorre inoltre allegare:

-         copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-         copia della tessera elettorale personale;

-         copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede ai sensi del comma 1, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.

Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m.i., la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia presentata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 14 maggio 2025 (commi 2 e 3).

 

Allegato:

https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/93/2025-04/circ-dait-020-servelet-01-04-2025-all-1.pdf

 

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