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Ultimo aggiornamento
Lunedì 30 Dicembre 2024, ore 11:23

VISTO il D.M. n. 314 del 12/12/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2025 per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate; VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante : “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni, di seguito codice della strada; VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’articolo 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; CONSIDERATO che, al fine di rendere più agevole l’attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni; PRESO ATTO della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative; DECRETA Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del Codice della Strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2025 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’articolo 2. 2. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all’art. 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all’art. 57 del medesimo codice. Prefettura Siena - Depenalizzazioni - Prot. Uscita N.0074593 del 24/12/2024 Il Prefetto della Provincia di Siena 2 P.S. 3. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 6 dell’articolo 10 del codice della strada. 4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto. 5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del codice della strada. 6. Il calendario dei divieti di cui all’articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 7. Il presente decreto, con le modalità di cui all’articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1. Art. 2 (Calendario dei divieti) 1. E’ vietata la circolazione dei veicoli di cui all’articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2025 di seguito elencati:  Vedi Documento PDF 

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