Vittime dei reati intenzionali violenti
indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti
Area I Ordine e Sicurezza Pubblica
Dirigente: Dott. Francesco Piano, Viceprefetto
Addetto:
Orario di apertura al pubblico: per appuntamento.
Telefono: 0577/201111
Indirizzo P.E.C.: protocollo.prefsi@pec.interno.it
Per la corrispondenza formale e l'invio di documentazione, sono a disposizione i normali canali comunicativi indicati sul sito, in particolare la casella P.E.C. sopraindicata.
Hanno diritto di accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati intenzionali violenti coloro i quali siano stati vittime di un reato intenzionale con violenza alla persona o, nel caso di decesso della vittima, il coniuge e i figli, in mancanza di questi i genitori e, in mancanza dei genitori, i fratelli conviventi e a carico.
Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122), nelle seguenti misure:
· euro 50.000 per il reato di omicidio;
· euro 60.000 per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, esclusivamente in favore dei figli della vittima;
· euro 25.000 per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
· euro 25.000 per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
· euro 25.000 per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, ai sensi dell'art. 583-quinquies del codice penale.
· L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di euro 10.000.
Per i delitti diversi da quelli citati, l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di euro 15.000 .
REQUISITI DI ACCESSO:
· l'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno;
· il requisito di cui sopra non è richiesto se l'autore del reato sia rimasto ignoto, oppure quando quest'ultimo abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato oppure per i crimini domestici;
· che la vittima non abbia concorso nella commissione del reato;
· che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva o non sia stata sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale e per reati di evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
· che non siano state percepite per lo stesso fatto da soggetti pubblici o privati somme di importo pari o superiore a quello di legge.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di indennizzo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60), dall'interessato o dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
L'accesso al Fondo è consentito nei seguenti termini:
· entro 60 gg. dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza;
· entro il 31 dicembre 2021 per le vittime dei reati intenzionali violenti occorsi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016;
· entro il 31 dicembre 2021 per le vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60
L. 7 luglio 2016, n. 122
d.m. 31 agosto 2017
d.m. 22 novembre 2019
D.L. 30 dicembre 2019, n.162
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.