Con Decreto 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dall' art.3, comma 9, della L 15.7.2009 n. 94, il Ministro dell'Interno ha stabilito che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un elenco, revisionato con cadenza biennale, tenuto, anche in forma telematica, dal Prefetto competente per territorio, definendo le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi, il relativo impiego ed i requisiti per poter accedere all'iscrizione stessa.
In caso di perdita di uno o più requisiti da parte dell'addetto al servizio, o qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Decreto, il Prefetto provvede alla sua cancellazione dall'elenco con conseguente divieto di impiego nei servizi disciplinati dal decreto stesso.
L'iscrizione del personale avviene su istanza dei gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo ovvero dai titolari degli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.,qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
L'art. 3 comma 13 della L. 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
Ambito di applicazione
Ai sensi degli artt.1 e 4 del d.m. 6 ottobre 2009, le disposizioni si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo. Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo.
Compiti degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Il personale addetto al controllo, iscritto negli elenchi provinciali, può essere utilizzato nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma, comunque, inseriti in luoghi aperti al pubblico, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- controlli preliminari (con l'osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti e l'obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia; la verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga);
- controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico; controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un valido titolo di accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento);
- controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati).
L'addetto può concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a meno che ciò non comporti l'esercizio delle pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio.
Requisiti per l'iscrizione all'elenco prefettizio.
Per poter essere iscritti nell'apposito elenco prefettizio, gli addetti ai servizi di controllo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere più di 18 anni;
- essere in buona salute fisica e mentale, non essere daltonici, avere capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- non fare uso di alcol e stupefacenti;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti, neanche in passato, a misure di prevenzione o al divieto di accesso alle manifestazioni sportive;
- non essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose;
- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)
Per richiedere l'iscrizione è anche sufficiente che sia documentato l'inizio del corso di formazione o l'iniziativa volta alla frequenza dello stesso, ma al fine , poi, di conseguire l'iscrizione dovrà essere prodotta attestazione relativa all'effettivo completamento della frequenza e superamento del corso in questione.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di iscrizione nell'elenco della Prefettura può essere presentata dal gestore delle attività di intrattenimento o dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. (che disciplina gli istituti di vigilanza e le agenzie di investigazione), con ciò riferendosi indifferentemente ad entrambe le fattispecie previste dalla legge (vigilanza o investigazione privata)
E' esclusa la possibilità che l'iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (ad esempio, agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti "addetti ai servizi di controllo".
Le richieste di iscrizione devono essere presentate in ogni provincia nella quale opera l'addetto ai servizi di controllo, il quale, una volta iscritto, può prestare la propria opera anche in più locali.
Il gestore dell'attività di intrattenimento ovvero il titolare di licenza ex art.134 T.U.L.P.S. é tenuto obbligatoriamente a comunicare la variazione dell'esercizio presso il quale vengono svolti i servizi indicati nel d.m. 6.10.2009.
Cosa fare
L'istanza, in bollo da euro 16,00, redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto, è inoltrata al Prefetto territorialmente competente, dal gestore delle attività d'intrattenimento e spettacolo (Mod.A) ovvero dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S. (Mod.B)
Alla domanda del gestore o del titolare di licenza dovrà essere allegata una dichiarazione compilata e firmata da ciascun dipendente, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art.46 del D.P.R. n.445/2000, tendente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 del d.m. ad eccezione di quelli medico-sanitari e di quelli formativi che non possono costituire oggetto di autocertificazione (Mod.C) .
La data di iscrizione ed il numero di iscrizione nell'elenco verranno comunicate al richiedente, così come l'eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenuta carenza dei requisiti.
Il Prefetto sottoporrà l'elenco per verificare il permanere dei requisiti degli iscritti.
A tal fine, i gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e i titolari degli istituti di vigilanza, almeno un mese prima della revisione, dovranno depositare, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti del proprio personale.
Documentazione richiesta
- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Attestato di superamento del corso di formazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento, in originale o copia autentica (la formazione professionale è specifica e non può essere considerata equivalente ad altre formazioni); per richiedere l'iscrizione, è sufficiente documentazione relativa alla frequenza del corso, mentre per conseguire l'iscrizione dovrà essere prodotto l'attestato di completata frequenza e superamento del corso stesso
- certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme , rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. con l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici);
- Fotocopia del diploma di scuola media inferiore
Avvertenza
L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo verrà revisionato ogni due anni, per cui si richiama l'attenzione sull'onere di presentare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti con un congruo anticipo prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco provinciale ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo.
Riferimenti normativi
- - Art.6, Legge 13 Dicembre 1989 n.401;
- - Art.3, commi 7-13 Legge 15/07/2009 n.94;
- - Decreto Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009,
- - Decreto Ministro dell'Interno 30 giugno 2011: "Modifiche al Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009";
-
Art.134 Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza; Decreto Ministro dell'Interno 1/12/2010, recante la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli artt.256bis e 257bis Reg. Esec. T.U.L.P.S. e dei requisiti professionali e di capacità tecnica per la direzione e lo svolgimento di incarichi organizzativi negli Istituti stessi.