Durante il periodo di sospensione della patente, è possibile fruire di un permesso di guida per un massimo di tre ore giornaliere, al fine di raggiungere il luogo di lavoro, ove risulti estremamente gravoso provvedere con mezzi pubblici o non propri, o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 33 L. 5.2.1992, n. 104, purché:
- la sospensione derivi da violazione amministrativa, e non da contravvenzione penale;
- non vi sia stato incidente stradale.
In caso di accoglimento della richiesta, la Prefettura applicherà al periodo di sospensione un aumento di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
Per la richiesta, che dovrà essere prodotta alla Prefettura del luogo della violazione entro 5 giorni dalla data di ritiro della patente, è possibile utilizzare il modulo presente nella sezione allegati unitamente all'Integrazione dell’istanza di permesso orario di guida, ex art. 218 del C.d.S..