Notizie e aggiornamenti utili per i cittadini ucraini
Cessazione contributo di sostentamento

L’art. 20, comma 2, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 prevede la cessazione del riconoscimento  del  contributo di  autonoma sistemazione (di cui all’art. 31, comma 1, lettera b), del Decreto Legge  n. 21/2022) per i titolari di permessi di  soggiorno  per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla  fissazione di termini temporali  perentori  per la  presentazione  della relativa richiesta per i titolari di permessi  di  soggiorno per  protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025.

 

Si riportano, al riguardo, i chiarimenti forniti dal Dipartimento della Protezione Civile:

 

  • Sostegno economico - Posso ancora presentare domanda per il contributo di sostentamento?

Sì, puoi presentare domanda per il contributo di sostentamento, se, entro 31 gennaio 2025, ti è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione temporanea e se non hai già beneficiato del contributo.

 

  • Sostegno economico - Entro quale data posso richiedere il contributo di sostentamento?

Puoi richiedere il contributo di sostentamento entro il 20 febbraio 2025. Le domande di contributo presentate oltre questo termine non saranno accettate.

 

  • Contributo di sostentamento - Cosa devo fare per avere diritto al contributo?

Per avere diritto al contributo devi aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura - Ufficio immigrazione della città in cui ti trovi entro il 31 gennaio 2025. 

 

  • Contributo di sostentamento - Quali sono le condizioni per ottenerlo?

Per ottenere una quota mensile del contributo devi essere o essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano) per almeno dieci giorni nell’arco del mese. Sulla base di questo requisito, puoi richiedere tre quote mensili a partire dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea. 

 

  • Contributo di sostentamento - Qual è la procedura?

Devi presentare la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura - Ufficio immigrazione della città in cui ti trovi. Riceverai così il tuo Codice Fiscale con il quale potrai accedere alla piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile e richiedere il contributo. 

 

  • Contributo di sostentamento - A quanto ammonta?

Il contributo di sostentamento è di 300 euro a persona al mese per adulto. Al genitore di minore di 18 anni è riconosciuta anche una integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore. Ad esempio, il genitore di un minore di 18 anni potrà ricevere un contributo pari a 450 euro al mese. 

 

  • Contributo di sostentamento - Ho in affido un minore ucraino. Posso richiedere il contributo?

No, il contributo non è previsto per gli affidatari o i tutori dei minori stranieri non accompagnati, anche nel caso abbiano diritto alla protezione temporanea. L'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 898/2022 prevede, infatti, l'applicazione di una soluzione maggiormente favorevole per la tutela dei minori interessati. In particolare, nell’ambito delle misure assistenziali il Commissario delegato per i minori non accompagnati riconosce il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina nelle strutture autorizzate o accreditate e che sostengono gli oneri relativi all'affidamento familiare dei minori. Per accedere ai benefici previsti, il tutore legale e l'affidatario dovranno quindi rivolgersi al Comune in cui si trovano. 

 

  • Contributo di sostentamento - Sono genitore di un minore di età inferiore ai 14 anni. Come richiedo il contributo per i miei figli?

Se sei genitore di minore di età inferiore ai 14 anni, i dati di tuo figlio/dei tuoi figli dovrebbero essere già presenti in piattaforma all’interno della tua scheda anagrafica. In questo caso devi solo compilare la richiesta. 

 

  • Contributo di sostentamento - Sono genitore di un minore di età compresa tra 14 e 18 anni. Come richiedo il contributo per i miei figli?

Se sei genitore di minore di età compresa tra 14 e 18 anni, i dati di tuo figlio/dei tuoi figli non dovrebbero essere presenti in piattaforma all’interno della tua scheda anagrafica. In questo caso, per attestare la tua condizione di genitore e ottenere l’integrazione al contributo per il minore, devi avere un certificato di ricongiungimento rilasciato dalla Questura (si tratta di un’attestazione che collega il permesso di soggiorno per protezione temporanea del minore con quello del genitore: clicca qui per visualizzare il facsimile dell'attestazione). Se lo hai già, puoi caricarlo in piattaforma al momento della domanda di contributo. Se hai già fatto domanda di contributo per te e tuo figlio, caricando sulla piattaforma o inviando via email il certificato di ricongiungimento, non è necessario caricarlo o inviarlo di nuovo nel momento in cui richiedi le quote successive. 

 

  • Contributo di sostentamento - Quando posso ritirare il contributo?

Riceverai un sms di Poste Italiane e/o una email dal Dipartimento della Protezione Civile, ai contatti (numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) che hai indicato durante la compilazione della domanda. Dopo sette giorni, dalla ricezione dell'sms e/o della email sull'accoglimento della domanda, recati presso un Ufficio Postale per verificare la disponibilità del pagamento. Di norma se richiedi il contributo fino al giorno 20 del mese, potrai riceverlo nei pagamenti che saranno effettuati il mese successivo. In ogni caso, ricordati che per ritirare il contributo presso l'Ufficio Postale hai due mesi di tempo dalla data di accettazione della domanda.

 

  • Contributo di sostentamento - Dove posso ritirare il contributo?

Puoi ritirare il contributo, in contanti, presso qualsiasi sportello postale. Ricorda di portare con te: il documento di identità con cui hai presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea; la ricevuta della domanda rilasciata dalla Questura, dove è indicato il tuo Codice Fiscale, oppure il permesso di soggiorno per protezione temporanea.

 

  • Assistenza sanitaria - Ho bisogno di assistenza sanitaria. A chi posso rivolgermi?

Se sei titolare di protezione temporanea ti è stato quindi rilasciato il codice fiscale puoi usufruire delle prestazioni sanitarie pubbliche. Per avere maggiori informazioni su come iscriverti al Servizio sanitario nazionale puoi rivolgerti alla Asl – Azienda sanitaria locale più vicina al tuo domicilio.

 

 

Ulteriori approfondimenti sono reperibili al seguente link:

https://domande-risposte.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/assistenza-e-accoglienza-ucraina/

 

 

Proroga permessi per protezione temporanea

I permessi per protezione temporanea concessi ai profughi dall'Ucraina possono essere rinnovati, su richiesta degli interessati, fino al 4 marzo 2026 (art. 2 Decreto legge 27/12/2024, n. 202).

Conversione permessi per protezione temporanea

Al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 2 Decreto legge 27/12/2024, n. 202).

Riconoscimento qualifiche professionali medici e operatori sanitari

Il Decreto Legge n. 202/2024 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea (art. 4 Decreto legge 27/12/2024, n. 202).

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Ultimo aggiornamento
Sabato 18 Gennaio 2025, ore 12:10