FASE 1: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 La procedura di presentazione della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale è completamente  digitale, ed è attivabile sul sito dedicato del Ministero dell'Interno

(collegandosi al link:   https://portaleservizi.dlci.interno.it/ ).

La domanda dovrà essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l'alloggio (così come previsto dall'art. 29, comma 3, D. Lgs. 286/1998), scannerizzata dall'interessato e inviata allegata alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

Ai sensi della citata norma, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve in particolare dimostrare la disponibilità:

  1. di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di dotato di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
  2. di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. (Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente).
  3. Per maggiori informazioni in ordine all'importo dell'assegno sociale è possibile collegarsi al seguente link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184 #
  4. di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

L'elenco della documentazione per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare può essere consultato al seguente link: Elenchi documentazione e modulistica per il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare

I modelli da utilizzare possono essere reperiti ai seguenti link:

 Anche lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'art. 29 ma, in tal caso, viene meno il possesso del requisito dell'alloggio e del reddito.

FASE 2: ESAME DELLA DOMANDA

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della richiesta documentazione di cui sopra, va inviata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di residenza del richiedente.

L'ufficio acquisirà dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale di cui all'art. 4, comma 3, Testo Unico Immigrazione (secondo cui " Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 , non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ") e verificherà il rispetto dei requisiti previsti.

Nello specifico:

  1. In caso di inserimento di documentazione carente o non idonea, il richiedente verrà informato delle necessarie integrazioni. La richiesta di integrazione dei documenti interrompe il decorrere del termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento . Nel caso in cui il richiedente non provveda a trasmettere la documentazione richiesta o trasmetta documentazione non idonea, la procedura verrà definita con un provvedimento di improcedibilità/rigetto.In caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare può essere presentato ricorso avanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituita presso ogni Tribunale Ordinario ove ha sede la Corte d'Appello, in relazione al luogo in cui si trova l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato. L'opposizione è disciplinata dall'art. 20 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
  2. Nel caso in cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione, valutata la domanda e l'eventuale integrazione documentale, ritenga invece che la stessa non possa essere accolta, invierà al richiedente una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della Legge n. 241/1990, indicandone i motivi. In questa ipotesi, il richiedente avrà la possibilità di far pervenire allo Sportello, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, osservazioni eventualmente corredate da documenti. Per tali motivi, è fondamentale indicare correttamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata/posta elettronica ordinaria o di domicilio/residenza al quale sarà inviata ogni comunicazione .
  3. In caso di documentazione completa e regolare, l'ufficio rilascerà il nulla osta. La comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare verrà consegnata al richiedente nel momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente. Il nulla osta al ricongiungimento viene trasmesso a cura dello Sportello, per via telematica, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere. Gli Uffici consolari verificano - tramite apposita documentazione fornita dal richiedente - i requisiti soggettivi per il rilascio del visto d'ingresso, ossia il vincolo di parentela, di coniugio, la minore età o lo stato di salute del familiare.

 FASE 3: INGRESSO IN ITALIA

 Il nulla osta deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio. Trascorsi i 6 mesi il documento scade definitivamente. Entro tale termine il nulla osta originale deve essere inviato ai familiari che si trovano nel paese d'origine, i quali si dovranno recare all'Ambasciata/Rappresentanza Consolare Italiana del paese di origine per richiedere il visto di ingresso per motivi di famiglia.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero ricongiunto deve comunicare al SUI il proprio ingresso in Italia, allegando copia del visto e del timbro d'ingresso. Seguirà la convocazione dello straniero allo Sportello al fine di registrare l'ingresso in Italia, presentare la documentazione originale richiesta nella medesima convocazione e ritirare l'apposito kit postale necessario per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, da inoltrare successivamente alla Questura. In caso di mancata presentazione alla suddetta convocazione, la pratica sarà archiviata, salvi comprovati impedimenti non dipendenti dal richiedente.

Il giorno dell'appuntamento in Questura il familiare dovrà sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, consegnare tre fototessera e portare con sé i documenti in originale.

Per i genitori ultra sessantacinquenni è previsto l'obbligo di stipulare un'assicurazione sanitaria o l'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale.

Il permesso di soggiorno verrà rilasciato per "motivi familiari" e avrà la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è collegato. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è previsto e regolato dall'art. 30 del Testo Unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) e consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 29 Novembre 2023, ore 12:48