Ai sensi dell'art. 29 Testo Unico Immigrazione, lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso (n.b.: si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento );

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

 A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani .

Ubicazione ufficio, contatti, ricevimento

Ufficio: Sportello Unico Immigrazione

Indirizzo: Piazza Bayreuth

Ubicazione: Piano Terra

E-mail: immigrazione.pref_laspezia@interno.it

Ricevimento: per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 29 Novembre 2023, ore 12:53