Ai sensi dell'art. 29 Testo Unico Immigrazione, il cittadino straniero - titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo - può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso (n.b.: si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento );

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

 A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani.

 

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

 

  • Il cittadino straniero deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero titolare dello status di rifugiato;
  • Il cittadino straniero - ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale - deve avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento, un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale (art. 28, comma 1-bis, T.U.I.).

Tale condizione non si applica per i figli minori, per i quali può essere richiesto il ricongiungimento anche in mancanza della permanenza consecutiva di due anni del genitore.

Ubicazione ufficio, contatti, ricevimento

Ufficio: Sportello Unico Immigrazione

Indirizzo: Piazza Bayreuth

Ubicazione: Piano Terra

E-mail: immigrazione.pref_laspezia@interno.it

Ricevimento: per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Venerdì 27 Dicembre 2024, ore 16:19