Conseguimento di nuova patente (articolo 120, comma 1 C.d.S.)
Per coloro che non sono mai stati titolari di patente di guida o hanno subito la revoca della stessa.
Requisiti: non essere sottosposto a misure di sicurezza o di prevenzione (attualmente o da meno di tre anni), non aver riportato condanne per gli articoli 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Si ricorda che, nel caso di misure di sicurezza o prevenzione, per poter presentare istanza di nulla osta al conseguimento patente, devono essere decorsi tre anni dalla fine della misura.
N.B. quando in passato si è stati condannati per artt.73 e 74 D.P.R. n. 309 /1990 o si è stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, ormai terminate, è necessaria la riabilitazione.
La riabilitazione può essere concessa o dal Tribunale - Ufficio di Sorveglianza o dalla Corte di Appello, a seconda del caso. Le sentenze di condanna per art. 73 D.P.R. n. 309/1990, emesse a seguito patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e divenute definitive prima di agosto 2009, non costituiscono elemento ostativo al conseguimento di patente di guida.
La dichiarazione di estinzione del reato, pronunciata dall’Autorità Giudiziaria ex art. 445, comma 2 c.p.p., non è considerabile quale provvedimento equipollente alla riabilitazione ex art. 179 c.p.
Conseguimento di nuova patente per coloro che hanno subito la revoca per casi diversi da quelli previsti dall'art. 120 C.D.S.
Quando la patente è stata revocata per casi diversi da quelli previsti dall’articolo 120 C.d.S. (per esempio: articoli 128, 176, 218 C.d.S.), è necessario dichiarare decaduta la revoca, per consentire al cittadino di iscriversi a scuola guida.
Tale procedura si attiverà a seguito di istanza del cittadino stesso. È importante il fattore tempo (art. 219 c.d.s.): devono trascorrere due anni da quando il provvedimento è divenuto definitivo, se si tratta di revoca per violazione amministrativa; tre anni, invece, da quando la sentenza è divenuta irrevocabile, se si tratta di revoca adottata a seguito di condanna per ipotesi di reato.
Se la precedente violazione era una guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacente, sarà necessario essere in possesso dei requisiti psicofisici di cui all’art. 119, comma 4 C.d.S., accertati da una Commissione Medica Locale.
È sempre bene, comunque, tenere a mente quanto prescrive l’art. 120 c.d.s., al fine di non correre il rischio di iscriversi a scuola guida, sostenere gli esami di teoria ed essere “bloccati” all’esame di prova pratica, perché si scopre che sussiste una delle condizioni ostative di cui alla norma in esame.
Revoca patente di guida (articolo 120, comma 2 C.d.S.)
Con tre distinte pronunce tra il 2018 e il 2020 la Corte Costituzionale è intervenuta nella materia, per stabilire il principio secondo il quale, la revoca della patente non è più un atto vincolato, ma è un provvedimento da adottarsi al termine di una precisa e dettagliata attività istruttoria. Pertanto, quando la Prefettura viene a conoscenza dell’esistenza di una delle condizioni previste dall’art. 120 C.d.S. (sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione, condanna definitiva da meno di tre anni ex art. 73 e 74 D.P.R. n. 309 /1990, dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza), apre un apposito procedimento amministrativo, volto a valutare la necessità o meno della revoca della patente.