AVVISO: si informa che è stata predisposta la seguente casella di posta elettronica alla quale potranno essere indirizzate richieste di informazioni sulla legalizzazione di documenti: legalizzazione.pref_treviso@interno.it   

 

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.

 La Prefettura-U.T.G. legalizza:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

 ATTENZIONE

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968.

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. "Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.

 

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.

 

Cosa fare

L'interessato o altra persona delegata può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente alla Prefettura.

E' anche possibile trasmettere per posta ordinaria o raccomandata la documentazione da legalizzare o apostillare, avendo cura di specificare lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana da valere all'estero) e di allegare una busta affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie. Non è invece possibile ottenere la rispedizione tramite corriere, raccomandata e in generale qualunque forma che comporti per l'Ufficio legalizzazioni operazioni diverse dall'imbucare la busta di ritorno nella cassetta postale.

 

ATTENZIONE: scrivere CHIARAMENTE l'indirizzo.

Per l'affrancatura occorre tenere presente che per ogni documento verrà aggiunto un foglio.

Non si risponde per eventuali smarrimenti.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo.

  

Precisazioni su regime fiscale:

Atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia sono soggetti a marca da bollo nella misura fissa di € 16,00.

Sono esenti da imposta di bollo, atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione.

Sono esenti da imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà .

Sono esenti da imposta di bollo gli atti formati in Italia rilasciati in esenzione di bollo.

Per ulteriori atti esenti da marca da bollo si fa riferimento alla disciplina dell'imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa allegato B.

 La legalizzazione viene effettuata nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la situazione dell'ufficio, e, comunque, entro il termine di legge di 30 gg. lavorativi dalla richiesta.

 

Riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Giovedì 31 Ottobre 2024, ore 15:09