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Ultimo aggiornamento
Giovedì 16 Gennaio 2025, ore 16:11

In data odierna è stata emanata l’ordinanza prefettizia ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento, temporaneo ed urgente, avente efficacia fino al 10 marzo p.v., dispone il divieto di stazionamento  nelle zone della città di Udine specificamente individuate nello stesso ai soggetti che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree, e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per uno o più dei reati di cui agli articoli di  seguito indicati:

  •  artt 73 e 74 DPR 309/90 in materia di stupefacenti;
  •  artt. 581 c.p. (percosse), 582 c.p. (lesione personale), 588 c.p. (rissa) e 590 c.p. (lesioni personali colpose), in materia di reati contro la persona;
  • artt. 624 bis c.p. (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 635 c.p. (danneggiamento), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).

L’ordinanza si propone di anticipare la capacità di intervento delle unità addette al controllo coordinato del territorio assicurando un’efficace attività di prevenzione in presenza di comportamenti che risultino concretamente indicativi di pericolo per la libera fruizione da parte della collettività di specifiche aree urbane.

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Ordinanza n. 4069 del 16.01.2025 318.51 KB
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