Oggetto
Affidamento al CISS Verbano del servizio di accoglienza profughi ucraini - anno 2025
Tipologia del bando
Servizi
Categoria del bando
Altro
Affidamento a CISS Verbano Servizio di accoglienza profughi

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PROFUGHI PROVENIENTI DALL’UCRAINA, TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DI QUESTA PROVINCIA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALL’ATTUALE SITUAZIONE BELLICA. PERIODO PRESUNTO DAL 1/1/2025 AL 31/12/2025

 

 

Tra

la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola (C.F. 93014250034), nella persona del Vice Prefetto Vicario in sede vacante, dott. Gerardo Corvatta

e

i Comuni di Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Unione Montana Arizzano – Vigone, Comune della Valle Cannobina, Verbania e Vogogna, rappresentati dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano – C.S.S.V. (C.F. 93015370039), con sede legale in Verbania, Viale Azari n. 104, nella persona del Presidente e legale rappresentante, dott. Aldo Reschigna;

 

Visti:

  • l’art. 3 del D.L. 28/2/2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28//2/2022, che disciplina specifiche misure riguardanti l’accoglienza di profughi provenienti dal predetto Paese;
  • la circolare n. 6378 del 2/3/2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, che dispone le prime urgenti disposizioni per la gestione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina;
  • l’art. 20, comma 1, del D.L. 27/12/2024, n. 202 che ha prorogato fino al 31/12/2025 le misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso;

 

Considerato che con decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024 è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara d'appalto con i relativi allegati, per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro; 

 

Richiamata la ministeriale n. 2898 in data 21/3/2024, con cui è stato trasmesso il suddetto nuovo schema di capitolato di appalto, registrato alla Corte dei Conti in data 19/3/2024;

 

Dato atto che il nuovo capitolato d'appalto, al fine di realizzare l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei servizi di accoglienza ha rimodulato i modelli prestazionali, differenziandoli in ragione delle dimensioni e delle tipologie dei centri, a seconda che la procedura di gara sia rivolta ad un'offerta di posti in piccole strutture, ovvero in strutture di medio-grandi dimensioni, a seconda delle differenti esigenze del territorio;

 

Rilevato che i distinti schemi di disciplinari di gara di cui al predetto capitolato sono corredati da specifiche tecniche dei servizi prestazionali, dalla struttura dell'offerta e dei criteri di valutazione oltre che dalla stima dei costi medi di riferimento, al fine di uniformare l'attività delle stazioni appaltanti;

 

Richiamato, inoltre, l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

 

Vista, altresì, la ministeriale n. 2758 del 15/2/2018 con la quale sono state chiariti i limiti del ricorso agli accordi conclusi ai sensi del citato art. 15 della Legge n. 241/1990, e precisamente:

  • L’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
  • Alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
  • I movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come rimborso delle spese effettivamente sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
  • Il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossi la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza;

 

Atteso che il D.Lgs. n. 36/2023 prevede, all’art. 7 – comma 4, che la cooperazione tra stazioni appaltanti ed enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrano le condizioni ivi previste;

 

Dato atto che il presente accordo soddisfa e concorre alle finalità previste dalla summenzionata normativa;

 

Richiamata, la prefettizia n. 10259 del 4/3/2022, con la quale sono stati invitati i Consorzi intercomunali dei servizi sociali della provincia a comunicare le disponibilità di immobili da destinare all’accoglienza dei profughi, a seguito della riunione tenutasi in pari data presso questa Prefettura, al fine di individuare le possibili immediate iniziative da adottare per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dall’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso; 

 

Richiamate, altresì, le prefettizie di seguito indicate:

  • n. 36296 del 27/8/2024, concernente le prime indicazioni per la gestione del servizio in questione per l’anno 2025;
  • n. 54180 del 18//12/2024, con la quale sono state confermate le modalità di affidamento del predetto servizio per l’anno 2025 e si è dato avviso in merito all’attesa adozione delle nuove disposizioni normative finalizzate alla proroga dello stato di emergenza in considerazione del perdurare degli eventi bellici;
  • n. 649 del 8/1/2024, con la quale si è fornito avviso in merito all’adozione della normativa che ha disposto la proroga fino al 31/12/2025 dello stato di emergenza ai fini dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina; 

 

Considerato che fino al 31/12/2024 il C.S.S. Verbano era affidatario del servizio in argomento, giusta convenzione in data 11/3/2022 e successive proroghe, stipulata ai sensi della Legge n. 241/1990 art. 15;

 

Dato atto che la struttura messa a disposizione del C.S.S. Verbano è sita nel comune di Verbania, “Villa Iride” in Via Mapelli n. 57, con tipologia di accoglienza di centro collettivo con capacità ricettiva di n. 45 posti (di cui n. 45 occupati al 31/12/2024);

 

Preso atto che il C.S.S. del Verbano, nelle vie brevi, ha confermato la propria disponibilità a proseguire, per l’anno 2025, nella gestione del servizio di accoglienza servizio di cui trattasi, presso la struttura sopra indicata;

 

Considerato che, per l’espletamento del servizio in questione, in relazione alla tipologia di strutture gestiste dal C.S.S. Verbano, si applicano le seguenti disposizioni previste dal vigente capitolato ministeriale, ove compatibili con la normativa cui fa riferimento la stipula della presente convenzione, di cui all’art. 15 delle Legge n. 241/1990 che costituisce una deroga all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica:

  • Strutture di cui all’art. 1 – comma 2 – lettera b (centri collettivi con capienza massima fino a 50 posti):
    • All. 2 - Capitolato d’appalto;
    • All. 2 bis – Specifiche tecniche integrative;
    • All. A.2 – Tabella dotazione del personale;
    • All. B.2 – Stima dei costi medi di riferimento:
    • All. C – Specifiche operatore sociale;
    • All. D – Tabelle frequenza pulizie;

 

Preso atto che il valore presunto della presente convenzione, pari al costo presunto massimo rimborsabile del servizio in oggetto, sarà determinato in conformità a quanto stabilito dal capitolato ministeriale del 4/3/2023, allegato “B – Costi medi di riferimento”, di seguito riepilogato: 

  • tipologia di centri collettivi di accoglienza, come indicato all’art. 1 – comma 2 – lettera b del capitolato ministeriale 4/3/2024, con capacità ricettiva fino a n. 50 posti, come risulta analiticamente dal prospetto all. “B.2” sopra richiamato:
    • € 30,64 pro capite/pro die per la prestazione dei servizi “base”;
      • Prestazioni accessorie aggiuntive, soggette a rimborso con separata rendicontazione delle spese:
        • € 2,50 pro capite/pro die per il pocket money;
        • € 173,00 per fornitura di n. 1 “kit di abbigliamento per primo ingresso (considerando un cambio ad ogni stagione ed un turn over all’anno dei migranti nella struttura);
        • € 5,00 per valore della fornitura una tantum di scheda telefonica, ad ingresso del migrante nella struttura (sulla previsione di un turn over ogni 6 mesi dei migranti nella struttura);
        • Pannolini per neonati fino a 30 mesi, se presenti nella struttura: € 0,17 pro capite/pro die;
        • Intervento a chiamata medico per visite primo ingresso e primo soccorso: € 0,38 pro capite/pro die per interventi in orario diurno non festivo, considerando una soglia massima di 4 ore all’anno per migrante (la medesima voce di costo ammonta, invece, ad € 0,43 p.c./p.d. in caso di intervento in orario notturno non festivo/diurno festivo; sarà, infine, di € 0,50 p.c./p.d. in caso di intervento in orario festivo e notturno. In questi ultimi tre casi il costo totale massimo giornaliero sarà, pertanto, maggiore di quello riportato in tabella, ciò in applicazione degli artt. 53 e 58 del C.C.N.L. di settore richiamato nello schema di capitolato);
        • Intervento a chiamata medico in reperibilità: € 2,80 pro capite/pro die, in orario diurno non festivo (sarà, invece, di € 3,18 p.c/p.d. orario notturno non festivo; € 3,18 p.c./p.d. in orario festivo; € 3,66 p.c./p.d. in orario notturno festivo. In questi ultimi tre casi il costo totale massimo giornaliero sarà pertanto maggiore di quello riportato in tabella, ciò in applicazione degli artt. 53 e 58 del C.C.N.L. di settore richiamato nello schema di capitolato). Le spese derivanti dalla presente voce hanno una soglia massima di rimborso di 4 ore all’anno al giorno;
        • Farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN: limite di rimborso di € 500,00 all’anno per ciascun posto ed indipendentemente dal relativo turnover;
        • Materiale didattico, trasporto scolastico e materiale ludico per minori: nel limite di € 180,00 all’anno per minore ospitato.

Per le prestazioni accessorie aggiuntive, per loro natura non preventivamente quantificabili, non è possibile stimare valore complessivo presunto; il valore totale massimo giornaliero di spesa pro capite/pro die, non potrà ammontare comunque ad una somma superiore ad € 40,28, in conformità a quanto disposto dal nuovo capitolato d’appalto ministeriale per la tipologia di accoglienza prevista all’art. 2 lett. b (strutture costituite da centri di accoglienza collettivi, con capacità ricettiva fina ad un massimo di 50 posti) e dall’allegato “B – Stima dei costi medi riferimento” al predetto capitolato);

 

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio in argomento al “Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano – C.S.S.V.“, per il periodo 1/1/2025 – 31/12/2025, presso la struttura messa a disposizione nel comune di Verbania, come sopra indicato, in sostituzione della convenzione in proroga scaduta il 31/12/2024;

 

Evidenziato, al riguardo, che la Prefettura provvederà a rimborsare sulla base di dettagliate rendicontazioni, esclusivamente le spese sostenute per la gestione del predetto servizio, nella misura massima indicata negli allegati “B – Stima dei costi medi di riferimento”, in relazione alle tipologie della struttura presso cui saranno accolti i richiedenti protezione internazionale; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

 

Articolo 1

Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura – U.t.G. del Verbano Cusio Ossola – C.F. 93014250034 (di seguito Prefettura) e il “Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano – C.S.S.V.”, con sede legale in Verbania, Viale Azari n. 104 - C.F. 93015370039, (di seguito Gestore), al fine di prestare attività di accoglienza ed assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina e temporaneamente presenti sul territorio, a seguito della grave crisi internazionale causata dagli eventi bellici in corso tra l’Ucraina e la Russia.

 

                                                                      Articolo 2

Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità per la gestione del servizio di accoglienza nelle strutture che il Gestore si impegna ad individuare nei comuni di competenza territoriale dello stesso Consorzio, per l’espletamento del servizio di accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina, a seguito degli eventi bellici in corso.

La capacità ricettiva massima della struttura di accoglienza con tipologia di centro collettivo, messa attualmente a disposizione dal C.S.S. Verbano, presso “Villa Iride” in Via Mapelli n. 57 di Verbania, è di n. 45 posti (di cui n. 45 occupati al 31/12/2024).

Il Gestore si impegna a offrire, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, i servizi e le forniture, indicate nella sottoelencata documentazione, che si unisce alla presente convenzione per formarne parte integrante:

  • Strutture di cui all’art. 1 – comma 2 – lettera b (centri collettivi con capienza massima fino a 50 posti):
    • All. 2 - Capitolato d’appalto;
    • All. 2 bis – Specifiche tecniche integrative;
    • All. A.2 – Tabella dotazione del personale;
    • All. B.2 – Stima dei costi medi di riferimento:
    • All. C – Specifiche operatore sociale;
    • All. D – Tabelle frequenza pulizie.

Il Gestore si impegna, altresì, ad effettuare le operazioni di trasporto dei cittadini stranieri assegnati a questa provincia presso le strutture gestite dal Consorzio stesso e dalle strutture di accoglienza alla Questura ed alla sede della commissione territoriale per la protezione internazionale, nonché eventuali successivi spostamenti che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura.

Il Gestore s’impegna a comunicare tempestivamente l’avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura ed alla Prefettura.

 

Articolo 3

Durata

Gli effetti della presente convenzione avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025 e termine presunto il 31 dicembre 2025, oltre ad eventuali rinnovi che si rendessero necessari, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle recenti disposizioni normative nonché alle direttive impartite dal Ministero dell’Interno e fatta salva pertanto la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza indicati all’articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell’ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

 

Articolo 4

Attivazione posti di accoglienza

Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente la Prefettura dell’avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta, indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio, dando assicurazione dell’esistenza dei requisiti di agibilità e di abitabilità degli immobili.

 

Articolo 5

Determinazione dell’importo della convenzione

Per i posti messi a disposizione dal Gestore, la Prefettura provvederà a rimborsare, sulla base di dettagliate rendicontazioni, esclusivamente le spese sostenute per la gestione del predetto servizio, nelle misure di seguito indicate, previo apposito accreditamento delle risorse sui capitoli di contabilità, da parte del Ministero dell’Interno:

  • Strutture di cui all’art. 1 – comma 2 – lettera b (centri collettivi con capienza massima fino a 50 posti):
    • € 30,64 pro capite/pro die per la prestazione dei servizi “base”;
      • Prestazioni accessorie aggiuntive, soggette a rimborso con separata rendicontazione delle spese:
  • € 2,50 pro capite/pro die per il pocket money;
  • € 173,00 per fornitura di n. 1 “kit di abbigliamento per primo ingresso (considerando un cambio ad ogni stagione ed un turn over all’anno dei migranti nella struttura);
  • € 5,00 per valore della fornitura una tantum di scheda telefonica, ad ingresso del migrante nella struttura (sulla previsione di un turn over ogni 6 mesi dei migranti nella struttura);
  • Pannolini per neonati fino a 30 mesi, se presenti nella struttura: € 0,17 pro capite/pro die;
  • Intervento a chiamata medico per visite primo ingresso e primo soccorso: € 0,38 pro capite/pro die per interventi in orario diurno non festivo, considerando una soglia massima di 4 ore all’anno per migrante (la medesima voce di costo ammonta, invece, ad € 0,43 p.c./p.d. in caso di intervento in orario notturno non festivo/diurno festivo; sarà, infine, di € 0,50 p.c./p.d. in caso di intervento in orario festivo e notturno. In questi ultimi tre casi il costo totale massimo giornaliero sarà, pertanto, maggiore di quello riportato in tabella, ciò in applicazione degli artt. 53 e 58 del C.C.N.L. di settore richiamato nello schema di capitolato);
  • Intervento a chiamata medico in reperibilità: € 2,80 pro capite/pro die, in orario diurno non festivo (sarà, invece, di € 3,18 p.c/p.d. orario notturno non festivo; € 3,18 p.c./p.d. in orario festivo; € 3,66 p.c./p.d. in orario notturno festivo. In questi ultimi tre casi il costo totale massimo giornaliero sarà pertanto maggiore di quello riportato in tabella, ciò in applicazione degli artt. 53 e 58 del C.C.N.L. di settore richiamato nello schema di capitolato). Le spese derivanti dalla presente voce hanno una soglia massima di rimborso di 4 ore all’anno al giorno;
  • Farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN: limite di rimborso di € 500,00 all’anno per ciascun posto ed indipendentemente dal relativo turnover;
  • Materiale didattico, trasporto scolastico e materiale ludico per minori: nel limite di € 180,00 all’anno per minore ospitato.

Per le prestazioni accessorie aggiuntive, per loro natura non preventivamente quantificabili, non è possibile stimare valore complessivo presunto; il valore totale massimo giornaliero di spesa pro capite/pro die, non potrà ammontare comunque ad una somma superiore ad € 40,28, in conformità a quanto disposto dal nuovo capitolato d’appalto ministeriale per la tipologia di accoglienza prevista all’art. 2 lett. b (strutture costituite da centri di accoglienza collettivi, con capacità ricettiva fina ad un massimo di 50 posti) e dall’allegato “B – Stima dei costi medi riferimento” al predetto capitolato).

 

Articolo 6

Pagamenti

La Prefettura provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all’attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica del D.U.R.C. ed altro) nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di nota di debito con cadenza mensile, le prestazioni oggetto della presente convenzione, corredata dalla documentazione giustificativa prevista dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia, come indicato all’art. 7 della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro secondo il costo pro capite/pro die indicato nel precedente art. 5.

I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell’Interno.

 

Articolo 7

Obblighi di rendicontazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 13 ter del D.L. n. 50/2017, fermo restando gli obblighi di rendicontazione già previsti, le fatture per la liquidazione del corrispettivo agli aggiudicatari dei servizi di accoglienza dovranno essere corredate dalla documentazione giustificativa della spesa e, in ogni caso, da:

  • rendiconto dei costi sostenuti;
  • registro delle presenze degli ospiti;
  • copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
  • fogli firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
  • rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
  • rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit di primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
  • copia del registro di pocket money, firmato dagli ospiti, con l’indicazione del nome e cognome degli stessi, della data dell’erogazione e dell’importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall’aggiudicatario;
  • copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
  • elenco dei fornitori impiegati per l’esecuzione del servizio;
  • fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con i fornitori.

 

Articolo 8

Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni.

É fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Prefettura l’elenco nominativo degli ospiti effettivamente presenti nella struttura, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all’articolo precedente.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

 

Articolo 9

Responsabilità

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

 

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 11

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l’osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge; in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari e la Legge 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

 

Articolo 12

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

 

Articolo 13

Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza, previo semplice avviso.

 

Articolo 14

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Verbania, data della sottoscrizione dell’atto in forma digitale

 

 

Prefettura – U.t.G. del Verbano Cusio Ossola

Il Vice Prefetto Vicario in s.v. – dott. Gerardo Corvatta: _________________________________

 

Il Consorzio Servizi Sociali del Verbano – C.S.S.V.

Il Presidente – dott. Aldo Reschigna: _______________________________________________            

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