RICORSI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra:
- CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione, quando consentita; possibilità di richiedere il pagamento rateizzato);
- IL RICORSO AL PREFETTO (el luogo in cui è stata commessa ( sanzione raddoppiata in caso di non accoglimento );
- IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE del luogo in cui è stata commessa (ved. facoltatività)
CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA
Il pagamento in misura ridotta non è consentito:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza - ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
IL RICORSO AL PREFETTO
E' uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione. Può essere richiesta l'audizione personale.
Tale scritto può essere presentato - entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione stradale - all'organo accertatore (Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.) o alla stessa Prefettura a mano oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmesso tramite posta certificata (all'organo accertatore o alla Prefettura) in formato pdf recante sempre e comunque la firma del ricorrente.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute:
- Ricorso non accolto : il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale ( LA SANZIONE PECUNIARIA RADDOPPIA );
- Ricorso accolto : il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Chi può fare la richiesta
Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Cosa fare
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto. Il pagamento comporta l'inammissibilità del ricorso .
Preavviso di violazione
Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dall'organo accertatore - esempio Polizia Locale) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Facoltatività
La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Alternatività vuol dire che il ricorrente può presentare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro. Il ricorso al Prefetto può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto.
Termini
Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato con ricorso al Prefetto o alternativamente al Giudice di Pace entro i seguenti termini:
- ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale;
- ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo della commissione della violazione entro 30 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale.
Si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, emessa dal Prefetto, l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del provvedimento al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Sottoscrizione del ricorso
Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della contravvenzione, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto ( il quale , come è noto, irroga per legge la sanzione raddoppiata ), ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza - ingiunzione.
Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre, poi, precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile, per cui si dovrà valutare attentamente se rinunciare all'assistenza di un avvocato.
ISTANZA DI PAGAMENTO RATEIZZATO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL C.d.S. AI SENSI DELL'ART. 202-BIS
L' art . 202-bis del Codice della Strada, come introdotto dalla legge n.120/2010, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi della facoltà di chiedere il pagamento rateizzato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
E' bene evidenziare che, per l'applicazione della citata norma se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nelmedesimo periododa ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
E' importante precisare che ai sensi dell'art.202 comma 5, la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis .
Istruzioni per presentare istanza di pagamento rateizzato
La richiesta di pagamento rateizzato va presentata al Prefetto della provincia dove è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria.
Va invece presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, della Regione, della Provincia o dei Comuni.
L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, utilizzando il modello appositamente predisposto.
Alla domanda va allegata la documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed i limiti di reddito di € 10.628,16 sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei conviventi.
Informazioni sulla procedura prevista per l'esame dell'istanza
A cura dell'autorità ricevente l'istanza è comunicata all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateizzato.
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta.
All'interessato viene notificato l'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto.
In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. In questo caso tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della dovuta.
In caso di rigetto dell'istanza , il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura intera indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto dell'istanza.
Riferimenti normativi
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Nuovo Codice della Strada
Recapiti
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Riccardo STABILE
Email: riccardo.stabile@interno.it
Ufficio Ricorsi ex art.203 C.d.S.
ORARIO PER LE TELEFONATE: tutti i giorni dalle ore 12,00 alle 13,00.
Responsabile del procedimento: Dott. Giancarlo BUCCI
Addetto: Sig.ra Patrizia Battistella
Sig. Tiziano Panunzio
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Distaccata: Via Dietro Campanile S. Tomaso n. 4
Email dell'ufficio:
Telefono: