SANZIONI AMMINISTRATIVE COVID-19
I comportamenti che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell'epidemia di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 " (convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35) sono puniti con sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto.
L'attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e, per quanto concerne il pagamento in misura ridotta, dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della Strada.
Importo della sanzione per violazioni delle misure di contenimento dell'epidemia covid-19 commesse dopo il 26 marzo 2020
Ai sensi del Decreto-Legge n. 19/2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00.
Possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione
E' previsto il pagamento in misura ridotta, pari al minimo edittale (euro 400,00), entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
La misura della sanzione prevista è ridotta ulteriormente del 30%, secondo le disposizioni dell'art. 202 del C.d.S., nel caso di pagamento entro 5 giorni (es. euro 280,00 se la sanzione è uguale alla misura minima di euro 400,00).
Casi in cui l'importo della sanzione può aumentare
L'importo della sanzione può aumentare nei seguenti casi:
1) nel caso in cui la violazione è effettuata con l'utilizzo di un veicolo , con aumento fino a un 1/3 (es. euro 533,33, se la sanzione è uguale alla misura minima di euro 400,00);
2) nel caso di reiterazione della stessa violazione , la sanzione amministrativa è raddoppiata (es. euro 800,00, se la sanzione è uguale alla misura minima di euro 400,00).
N.B. : il pagamento in misura ridotta della precedente sanzione evita la contestazione della reiterazione della violazione e, quindi, il raddoppio della sanzione.
Sanzioni accessorie
Il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi, attività produttive o commerciali può comportare la chiusura dell'esercizio o dell'attività (da 5 a 30 giorni) con applicazione della sanzione massima in caso di reiterazione.
All'atto dell'accertamento di tali violazioni, l'Organo Accertatore può disporre, in via cautelare e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Tali giorni saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata.
N.B.: il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, effettuato entro i 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica della violazione, comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio pecuniario.
Possibilità di presentazione scritti difensivi avverso il verbale di contestazione
Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/8, avverso il verbale di contestazione sono ammessi scritti o documenti difensivi, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, all'Autorità competente.
Per la violazione delle misure adottate con D.P.C.M., l'Autorità competente a ricevere il ricorso è il Prefetto, mentre per le violazioni delle misure adottate con ordinanza regionale o sindacale, l'Autorità competente a ricevere il ricorso è rispettivamente il Presidente della Regione o il Sindaco.
In relazione alle violazioni di competenza del Prefetto, le memorie difensive possono essere presentate direttamente all'Organo Accertatore che le inoltrerà a questo Ufficio, corredate di controdeduzioni.
Alla memoria difensiva è necessario allegare copia del verbale, copia del documento d'identità e qualsiasi documento utile a sostenere la tesi difensiva. L'interessato, inoltre, può richiedere l'audizione. Il ricorso non comporta oneri o spese di istruttoria.
Il procedimento potrà concludersi con l'emanazione di un'ordinanza di archiviazione o ingiunzione, a seconda dell'accoglimento o meno delle ragioni addotte.
N.B.: il pagamento della sanzione preclude la possibilità di esercitare il diritto alla propria difesa, mentre la presentazione di scritti difensivi preclude la possibilità di poter beneficiare del pagamento in misura ridotta e la sanzione sarà rideterminata, con ordinanza ingiunzione, tra il minimo ed il massimo edittale della sanzione prevista, secondo i criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/81.
Conseguenze in caso di mancata opzione per la conciliazione amministrativa mediante il pagamento della somma in misura ridotta o pari al minimo edittale, oppure in caso di mancato accoglimento del ricorso
Ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689/81, se l'accertamento è ritenuto fondato, viene emessa ordinanza con la quale si determina la somma dovuta per la violazione - compresa tra il minimo ed il massimo edittale - e si ingiunge il pagamento insieme con le eventuali spese.
N.B.: secondo le disposizioni dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Possibilità di proporre ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione
Si può proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace competente territorialmente, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero (art. 6 del D. Lgs. n. 150/11).
Conseguenze in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione
Se non è stato presentato ricorso innanzi al Giudice di Pace e se non è stata pagata la sanzione pecuniaria, è prevista l'iscrizione a ruolo della somma dovuta, con le conseguenti ulteriori maggiorazioni di legge.
Rateizzazione
La rateizzazione dell'importo di cui al verbale di contestazione non è possibile.
La rateizzazione può prevedersi solo successivamente, ovvero dopo che sia intervenuta l'ordinanza ingiunzione. Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/81, l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili (fino ad un massimo di trenta).