Ufficio competente: Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Dirigente: Dott. Mario LA MONTAGNA
Indirizzo PEC: sicurezza.prefbn@pec.interno.it
Presso le Prefetture è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, essendo equiparata all'informazione antimafia è soggetta alle seguenti condizioni:assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono esclusivamente quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 come modificato dall'art. 4bis del D.L. n. 23/2020
Sez. I - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
Sez. II - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
Sez. III - noli a freddo di macchinari;
Sez. IV - fornitura di ferro lavorato;
Sez. V - noli a caldo;
Sez. VI - autotrasporti per conto di terzi;
Sez. VII - guardiania dei cantieri;
Sez. VIII - servizi funerari e cimiteriali;
Sez. IX ristorazione, gestione delle mense e catering;
Sez. X - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Si sottolinea al riguardo che le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e quelle di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi sono confluite nella sezione X.
Pertanto, le imprese già iscritte per le predette attività in precedenza già catalogate in autonome sezioni, per effetto della modifica di cui al D.L. n. 23/2020 sono trasferite d'ufficio nella nuova sezione X mantenendo ferma la data di scadenza.
PREFETTURA COMPETENTE
E' quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, competente è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, è competente la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Benevento specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati)
L'istanza deve essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo antimafia.prefbn@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list".
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO
L'impresa iscritta nell'elenco deve comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione entro il termine previsto comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.