Cittadinanza

Ufficio competente: Area IV - Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione

Dirigente: Dott. Salvatore GUERRA

Orari di apertura al pubblico:

  • Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Comunicare con gli uffici
Per comunicazioni e/o informazioni dirette al Ministero dell'Interno, utilizzare il seguente indirizzo P.E.C.: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it   (specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10).
Per comunicazioni e/o informazioni dirette all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Benevento, utilizzare la seguente P.E.C. istituzionale: immigrazione.prefbn@pec.interno.it  oppure la email immigrazione.pref_benevento@interno.it (specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10). Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase).

Modalità per la presentazione della domanda di cittadinanza

Dal 18/01/2021 è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo  https://portaleservizi.dlci.interno.it  la nuova sezione "CITTADINANZA" per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza on-line da parte dei richiedenti.

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

  • il lunedì al numero 3346909996
  • il mercoledì al numero 06/46539955
  • il venerdì al numero 3316536673

Dal 1° settembre 2020 l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, deve avvenire esclusivamente con SPID
Si rappresenta l'assoluta necessità per coloro che hanno presentato la domanda senza lo SPID, di associare le vecchie credenziali allo SPID.

Per saperne di più: 
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

 

Principi fondamentali

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza, Jure Sanguinis , per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana, è italiano.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal proposito la citata legge, dispone che:

  • Sono italiani dalla nascita i figli di cittadini italiani (art.1 c.1 lett. a);
  • Sono italiani dalla nascita, se nati in territorio italiano, i figli di genitori entrambi ignoti o apolidi, o coloro i quali non possono acquistare la cittadinanza di nessuno dei due genitori (art.1 c.1 lett. b);
  • Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina l'acquisto automatico della cittadinanza italiana (art. 2 c.1);
  • Acquista automaticamente la cittadinanza il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3 c.1);
  • Viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai discendenti in linea retta di cittadini italiani (art.4 c. 1);
  • Viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri nati in Italia che ivi abbiano soggiornato ininterrottamente fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età (art.4 c.2);
  • Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione i coniugi di cittadini italiani ( 5 );
  • Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia; gli anni di residenza richiesti variano a seconda dei casi (9).

I cittadini stranieri, pertanto, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti ed in base alle suddette disposizioni è possibile individuare due tipologie di concessione:

  • Concessione per matrimonio (art.5 L. 91/92)
  • Concessione per residenza (art.9 L. 91/92)

 

 

Concessione per matrimonio - Requisiti
Possono presentare domanda di cittadinanza i coniugi di cittadini italiani. Per presentare la domanda ex art.5 è necessario che siano intercorsi:

  • 2 anni di residenza legale e continuativa in Italia dalla data del matrimonio;
  • 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
  • 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano.

I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non vi deve essere scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.
Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.
Qualunque variazione di residenza, anche all'estero, deve essere comunicata all'Ufficio (scarica: modulo variazione residenza).

Documenti Richiesti:

Certificato di nascita da richiedere nel Paese d'origine. (non ha scadenza)
Certificato penale del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.
Una volta legalizzati i documenti devono essere tradotti (vedi nota sulle modalità di traduzione).
Titolo di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
Documento di identità: passaporto o carta di identità.
Ricevuta del pagamento del contributo di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)
Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento. Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo Cittadinanza")
Marca di bollo da 16€.
Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
Qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del proprio paese, è necessario produrre una dichiarazione consolare.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.

 

 

Concessione della Cittadinanza per residenza - Requisiti
Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.

Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.

Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi:

  • 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  • 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d);
  • 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( art. 16 c.2 );
  • 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b);
  • 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
  • 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i parenti di primo grado presenti sullo stato di famiglia.
Alla data del giuramento dovranno permanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della   residenza anagrafica legale sul territorio   italiano, e la capacità reddituale nella misura minima di cui prima.
La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il rigetto della domanda.
Qualunque variazione di residenza deve essere comunicata all'Ufficio (modulo variazione residenza ALLEGATO).

Documentazione richiesta

  • CERTIFICATO DI NASCITA, da richiedere nel Paese d'origine. (non ha scadenza)
  • CERTIFICATO PENALE del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)

Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aia , il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.

Una volta legalizzati i documenti devono essere tradotti (vedi nota sulle modalità di traduzione).

  • TITOLO DI SOGGIORNO : carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
  • DOCUMENTO DI IDENTIT À : passaporto o carta di identità.
  • RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)

Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento. Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo Cittadinanza").

  • MARCA DA BOLLO da 16€.
  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI degli ultimi tre anni, proprie o dei parenti di primo grado presenti sul proprio stato di famiglia.
  • TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del proprio paese, è necessario produrre una dichiarazione consolare.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.

 

Concessione Cittadinanza per APOLIDI e RIFUGIATI POLITICI (art. 9 lett. e; art. 16 L. 91/92) - Requisiti

Ai sensi dell'art. 9 lettera e) della Legge 05 Febbraio 2020, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

L' Art.16 della Legge 05 Febbraio 1991, n. 92 chiarisce:
L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge , con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico.
Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i parenti di primo grado presenti sullo stato di famiglia.
Alla data del giuramento dovranno permanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della residenza anagrafica legale sul territorio italiano, e la capacità reddituale nella misura minima di cui prima.
La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il rigetto della domanda.
I titolari dello status di protezione sussidiaria così come coloro che hanno la protezione umanitaria non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della L. 91/92.
I certificati di nascita e penale del Paese d'origine, per le domande di cittadinanza degli apolidi e/o dei rifugiati, considerata l'impossibilità per apolidi e rifugiati di richiederli al proprio Paese d'origine, possono essere formati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà da effettuarsi rispettivamente presso il Tribunale (per il certificato di nascita) ed in Comune (per il certificato penale).
 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 26 Giugno 2024, ore 13:09