Il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale o autonomo, viene disciplinato dai cosiddetti "decreti flussi", i quali prevedono delle quote di ingresso per cittadini extracomunitari che intendano prestare in Italia la loro attività lavorativa in presenza di un datore di lavoro che intenda procedere alla loro assunzione.
QUALI SONO I REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA?
Il decreto flussi disciplina puntualmente i requisiti che il datore di lavoro deve rispettare per poter proporre la domanda.
A titolo esemplificativo, si indicano i seguenti requisiti:
- Il datore di lavoro che presenta la domanda di rilascio del nulla osta deve percepire un reddito minimo;
- Il datore di lavoro deve indicare una sistemazione alloggiativa per il lavoratore di cui richiede l'ingresso, e tale alloggio deve rispettare i requisiti igienico-sanitari minimi, come riportati nel certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal competente Comune.
- Il datore di lavoro deve indicare gli elementi essenziali del rapporto di lavoro (tra cui, ad esempio, inquadramento contrattuale, retribuzione, mansioni, contratto collettivo applicato, durata del contratto ecc.)
- Assenza di motivi ostativi all'ingresso in Italia del lavoratore straniero.
- Il datore di lavoro non deve essere stato condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva e compresa quella resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dall'art. 22 T.U. Immigrazione.
COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO?
La domanda per il rilascio del nulla osta può essere presentata esclusivamente in via telematica, da parte del datore di lavoro tramite questo portale a partire dalla data indicata dal decreto flussi.
Le domande presentate vengono esaminate dallo Sportello Unico secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
Verificata la disponibilità delle quote, la conformità della proposta contrattuale relativa al rapporto di lavoro, l'assenza di precedenti penali ostativi e di cause di inammissibilità dello straniero nel territorio Schengen, lo Sportello Unico provvede all'invio del nulla osta alla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di residenza del lavoratore la quale, al termine dell'istruttoria di competenza, provvede al rilascio del visto di ingresso per il lavoratore.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia , lo straniero deve comunicare, compilando il modulo in fondo alla pagina all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it l'avvenuto ingresso, allegando copia del visto, del timbro di ingresso e avendo cura di indicare nella mail la data di ingresso ed il valico di frontiera.
Nell'oggetto della mail andrà indicato il codice di registrazione della domanda (es. P-MN/L/Q/2022/00000) o il codice identificativo della domanda (es. MN000000)
Lo Sportello Unico procederà quindi alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ed al rilascio della documentazione che il lavoratore dovrà trasmettere alla Questura di Mantova per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
SPECIALE DECRETO FLUSSI 2021 - D.L. 73/2022
Con esclusivo riferimento alle domande presentate per il Decreto Flussi 2021, il D.L. 73/2022 ha previsto che al momento della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la registrazione del primo ingresso del lavoratore straniero, si dovrà verificare la seguente documentazione:
- PER IL DATORE DI LAVORO
- 2 marche da bollo;
- Documento di identità in corso di validità (in originale e in copia);
- Asseverazione attestante la capacità reddituale del richiedente relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi o all'ultimo bilancio d'esercizio, redatto da un professionista iscritto all'albo dei consulenti del lavoro ovvero da avvocati o commercialisti ed esperti contabili sottoposti agli oneri di cui all'art. 1 L. n. 12/1979; nonché, in alternativa, da organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. L'asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 44. (D.L. 73/2022).
- Modello di tale asseverazione è riportato tra gli allegati di questa pagina;
- Comunicazione obbligatoria di assunzione, ovvero denuncia di rapporto di lavoro I.N.P.S. o modello UNILAV di assunzione del lavoratore.
- PER IL LAVORATORE
- Passaporto in corso di validità su cui è stato apposto il visto per l'ingresso in Italia (in originale e in copia);
- Codice fiscale provvisorio rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- Copia del titolo con cui lo straniero detiene l'alloggio;
- Certificato di idoneità alloggiativa ovvero ricevuta attestante la richiesta del certificato (rilasciata dal Comune al soggetto ospitante).
Si evidenzia che la mancata presentazione allo Sportello Unico della documentazione richiesta in sede di convocazione comporta la revoca del nulla osta .
SPECIALE DECRETO FLUSSI 2022
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 29 dicembre 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2022, prevede l'ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità (articolo 1 del D.P.C.M.).
Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo , i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità , comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo3 del decreto).
La quota di 38.705 è così ripartita:
- Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 4 - comma 1 del D.P.C.M.)
- Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2 è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4 - comma 2 del D.P.C.M.)
- Nell'ambito della quota di cui all'articolo 2 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale 30.105 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria, così ripartiti (articolo 3 - comma 1, lettera a del D.P.C.M.):
a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3 - comma 1, lettera b del D.P.C.M.):
Nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (articolo 4 - comma 3 del D.P.C.M.) di:
a) 4 400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 2 000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Nell'ambito della quota di cui all'articolo 2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Sono inoltre ammessi in Italia per l'anno 2022, per motivi di lavoro subordinato stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 44.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La quota di cui al comma 1 dell'articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (articolo 3 - comma 1, lettera a del D.P.C.M.).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. , dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Per le categorie dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste o, comunque , fino al 31 dicembre 2023.
A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it . Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande è il possesso dell'identità SPID da parte di ogni utente.
In proposito, il Ministero dell'Interno ha adottato un meccanismo semplificato di accesso al portale ALI: ciascun richiedente è adesso abilitato ad accedere tramite SPID e a presentare le proprie domande senza la preventiva richiesta di profilazione alla Prefettura e senza incorrere nel limite massimo di cinque istanze.
La profilazione avviene ad opera del sistema informatico per le seguenti categorie di utenti:
- Associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il protocollo d'intesa di cui all'art. 44, comma 5 D.L. 73/2022;
- Associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale ex art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022;
- Enti cui è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 14 l. 152/2001 e d.m. 193/2008, tab. D.
Le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali devono inviare gli elenchi degli operatori da abilitare (corredato da codice fiscale) agli indirizzi politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it oppure politichemigratorie@pecdlci.interno.it .
All'atto della presentazione della domanda dovrà essere effettuato l' upload nelle apposite sezioni previste dal sistema della scansione dei documenti necessari per l'esame della domanda da parte dello Sportello Unico.
Tra la documentazione richiesta al datore di lavoro figura, in particolare l'asseverazione di cui all'art. 44 D.L. 73/2022 redatta in via esclusiva dai professionisti indicati dall'art. 1 L. 12/1979 (corredata da copia del tesserino della categoria di appartenenza del professionista) o dalle organizzazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato e volta ad attestare l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla capacità economica del datore di lavoro.
L'asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 44. (D.L. 73/2022).
Per le richieste di lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato , il datore di lavoro richiedente abbia previamente verificato presso i locali Centri per l'Impiego l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio ai sensi dell'art. 22, co. 2 TUI, allegato alla presentazione della domanda di nulla osta al lavoro un modello di autocertificazione (che si trova in fondo a questa pagina) con cui il datore di lavoro dichiara l'espletamento, da parte del Centro per l'Impiego della verifica di indisponibilità dei lavoratori già presenti sul territorio nazionale allorquando:
- a) Non vi sia riscontro da parte del Centro per l'impiego nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda;
- b) Inidoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'Impiego;
- c) Mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito della convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'Impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla richiesta.
Detta verifica di indisponibilità dei lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per le istanze di nulla osta al lavoro stagionale né per quelle di lavoratori che hanno completato percorsi di formazione all'estero.
VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott.ssa Aurora ESPOSITO
SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE - NULLA OSTA LAVORO
Lo Sportello riceve l’utenza nei giorni di: mercoledi’ apertura solo per le convocazioni disposte dall’ufficio
Orari per le telefonate: Giovedi’ – Venerdi’ Dalle Ore 12:00 Alle Ore 13:30 Telefono: 0376/235470
Responsabile del procedimento: Aurora Esposito
Addetto: R. Meneghetti
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via Principe Amedeo 30 - Mantova
Email dell'ufficio:
Telefono:
ATTENZIONE:
Causa frequenti congestioni delle linee, l'Ufficio non è sempre in grado di fornire risposte telefoniche.
Gli utenti che volessero rivolgere quesiti relativi allo Sportello Unico per l'Immigrazione possono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefmn@pec.interno.it
Allegati:
- Modulo richiesta convocazione per ingresso in Italia del Lavoratore
- Novità relative al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato introdotte dal D.L. 21 giugno 2022, n.73
- ASSEVERAZIONE EX ART. 44, D.L. n. 73/2022
- Modulo richiesta previa verifica al centro per l'impiego