Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)
Presso la Prefettura di L'Aquila è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 e dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
L'iscrizione nell'elenco, pur essendo di natura volontaria, costituisce un onere per l'impresa operante nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, che intenda accedere al settore dei contratti e subcontratti pubblici.
L'iscrizione è equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche per le attività diverse da quelle per le quali l'iscrizione è stata disposta (art.1, comma 52, della legge n. 190/2012). È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, modificato dall'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering,
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PER LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE DALL'ART. 1, COMMA 53, DELLA LEGGE N. 190/2012
La consultazione dell'elenco prefettizio è la modalita' obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attivita' individuate dall'art.1, comma 53, della legge 190/2012, indipendentemente dal loro valore.
Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
La stazione appaltante, nel caso in cui debba compiere le verifiche nei confronti di soggetti non iscritti nelle white list ma che abbiano presentato domanda d'iscrizione, è tenuta a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Da tale momento si attiverà il termine di trenta giorni, decorso il quale la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o all'approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e d'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.
PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.
PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di L'Aquila specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (si consulti la "Modulistica"), unitamente a copia del documento di identità di ciascun dichiarante.
L 'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefaq@pec.interno.it, specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list" seguito dalla denominazione della Ditta.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali - ivi compreso il direttore tecnico, ove previsto - entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
La comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco dovrà essere inoltrata con le stesse modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione, corredata dalla medesima prescritta documentazione aggiornata.
MODULISTICA
I modelli che le imprese potranno utilizzare per la presentazione delle istanze sono disponibili nella sezione "Modulistica" .