Qualsiasi cittadino che intende cambiare (o aggiungere) il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 dell'8 novembre - 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale - Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016 i genitori, di comune accordo, possono trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno .
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome;
• autorizza il cambiamento/aggiunta del cognome; (autorizzazioni esenti da bollo SOLO se è ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale).
La decisione finale, a decorrere dal 9 luglio 2012 è sempre di competenza del Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l'atto di nascita.
L'interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato.
La domanda (in bollo o in carta semplice, ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o, inviata per raccomandata A/R, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con Decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso Decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone controinteressate.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente, copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il Decreto di autorizzazione o di rigetto al cambio del nome e/o del cognome.