Cambiamento del nome
Può constare nella sostituzione del nome attuale con un altro nome e/o aggiunta di altro nome, e/o modifica di una o più lettere del nome per sanare discordanze e disguidi delle generalità tra i documenti, e/o abbandono di una parte del nome.
Documenti da allegare all'istanza:
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
- nel caso in cui la richiesta riguardi un minore, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale e/o la tutela;
- una dichiarazione sostitutiva firmata in originale di certificazione di nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia relativa alla persona interessata;
- documentazione cartacea ufficiale o ufficiosa, risalente nel tempo, da cui risulti l'uso costante del nome che intende acquisire/mantenere/aggiungere/modificare (per esempio: cartoline, lettere, e-mail, diari scolastici, documentazione fiscale ed ogni altra documentazione cartacea ritenuta utile dalla quale risulti che la persona interessata nel contesto sociale era ed è conosciuta con il nome richiesto);
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata in originale rilasciata da amici e conoscenti, con allegata una fotocopia del relativo documento di identità o di riconoscimento, nella quale gli stessi dichiarano di conoscere l'istante con il nome che intende acquisire e/o aggiungere;
- nel caso di nome attribuito alla nascita ma non registrato presso gli atti di stato civile, eventuale certificato di battesimo;
- fotocopia della sentenza di adozione (nel caso di un minore adottato).
Aggiunta del cognome (materno o di altro cognome familiare) per evitarne l'estinzione o per altri motivi
Documenti da allegare all'istanza:
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
- nel caso in cui la richiesta riguardi un minore, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale e/o la tutela;
- una dichiarazione sostitutiva firmata in originale di certificazione di nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia relativa alla persona interessata;
- una dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà elencante i parenti entro il IV grado (in linea retta e collaterale) che portano sia il cognome attuale sia quello che si vuole aggiungere, specificando il vincolo di parentela, nonché l'assenso di tutti coloro che risultano elencati nella sopracitata dichiarazione firmata in originale con allegata una fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dei medesimi. [1]
- l'albero genealogico, da redigersi ai sensi della normativa in materia di autocertificazione con firma in originale nel caso di richiesta per l'aggiunta di un cognome al fine di tramandarlo ed evitarne l'estinzione. Si precisa che l'ufficio in linea di massima non considera favorevolmente le richieste di acquisire cognomi che risultano estinti da più di 30/40 anni.
Cambiamento del cognome e/o nome in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana
L'istanza, firmata in originale, può essere presentata soltanto dopo aver prestato il giuramento ed aver richiesto ed ottenuto la trascrizione dell'atto di nascita nel Comune di residenza.
Documenti da allegare all'istanza:
- carta di identità con le nuove generalità;
- idonea documentazione che comprovi l'uso protratto nel tempo del cognome e/o nome perso a seguito del conferimento della cittadinanza italiana (es. fotocopie della precedente carta di identità, patente, codice fiscale, bollette ed ogni altra documentazione ritenuta utile);
- nel caso in cui si richiede di riacquistare il cognome dell'ex marito: sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti l'autorizzazione a mantenerne il cognome.
Cambiamento e/o aggiunta del cognome dell'attuale coniuge o convivente della madre
Documenti da allegare all'istanza:
- dichiarazione di consenso firmato in originale del padre biologico; in caso di impossibilità del richiedente a contattarlo occorre produrre idonea documentazione che comprovi l'impossibilità di rintracciare il padre o l'eventuale irreperibilità dello stesso;
- il consenso non è richiesto quando il padre biologico sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (allegare sentenza); il consenso del padre biologico non è, altresì, richiesto quando la domanda sia motivata da peculiari e comprovate circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio all'interessato;
- consenso del convivente o secondo marito della madre e di eventuali suoi figli maggiorenni;
- consenso dei controinteressati che portano il cognome attuale (parenti entro il IV grado in linea retta e collaterale). [2]
Si rammenta che con il cambiamento del cognome non si instaura alcun rapporto giuridico di filiazione tra il richiedente e la persona di cui si assume il cognome. Lo status di filiazione si può ottenere soltanto con l'istituto dell'adozione.
Cambiamento del cognome per minorenne con doppia cittadinanza (italiana e di altro Paese)
Per ottenere il cambiamento del cognome per un minorenne, nato in Italia, che all'estero è stato registrato con altro cognome, attribuito secondo quanto previsto dalla normativa straniera, è necessario presentare una copia del passaporto o del libretto di famiglia rilasciato dall'autorità competente del Paese straniero.
Nel caso in cui il minore non sia stato ancora registrato presso le autorità diplomatiche o consolari del Paese straniero di appartenenza, occorre procedere alla registrazione.
Nel caso in cui le autorità diplomatiche o consolari straniere neghino la registrazione a causa del cognome attribuito in Italia, è necessario che sia prodotta una dichiarazione di diniego scritta e motivata rilasciata dall'autorità di cui sopra.
La suddetta dichiarazione deve essere legalizzata dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l'autorità estera stessa, fatto salvo eventuale esenzione dall'obbligo della legalizzazione se stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Si precisa che la titolarità della sola cittadinanza italiana comporterà l'attribuzione del cognome così come previsto dalla normativa italiana vigente in materia.
[1] Ciò, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, nonché per prevenire eventuali opposizioni, a seguito delle quali, comunque, l'art. 92 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche (come era disposto dall'abrogato art. 88, comma 3), impone di notificare il decreto di concessione agli opponenti.
Nel caso in cui non venisse allegato all'istanza de qua il consenso (o il dissenso) del controinteressato, il decreto prefettizio con cui si autorizza la pubblicazione del sunto della domanda potrà prevedere la notifica del medesimo a determinate persone controinteressate, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. sopracitato.
[2] Ciò, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, nonché per prevenire eventuali opposizioni, a seguito delle quali, comunque, l'art. 92 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche (come era disposto dall'abrogato art. 88, comma 3), impone di notificare il decreto di concessione agli opponenti.
Nel caso in cui non venisse allegato all'istanza de qua il consenso (o il dissenso) del controinteressato, il decreto prefettizio con cui si autorizza la pubblicazione del sunto della domanda potrà prevedere la notifica del medesimo a determinate persone controinteressate, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. sopracitato.