Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

Requisiti di inammissibilità:
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Inoltre, è inammissibile la domanda volta a ottenere la cognomizzazione di un predicato nobiliare, in quanto la cognizione di tali domande è di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Competenza:
Competente ad autorizzare il cambiamento del cognome e nome è il Prefetto.
La Prefettura-UTG competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza, o del luogo di ultima residenza in Italia dell’interessato e, cioè, di iscrizione AIRE, per i cittadini residenti all’estero, o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Minore:
Nel caso in cui il cambiamento del cognome/aggiunta di altro cognome al proprio/modifica del cognome/abbandono del cognome originario, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni, riguardi un minore, occorre che l’istanza, sottoscritta da entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o da uno dei genitori, purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell’altro. Il consenso non è richiesto quando quest’ultimo sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, o la domanda sia motivata da peculiari e comprovate circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio al minore.

Motivi ostativi:
Nel caso in cui il Prefetto, assunte le necessarie informazioni, ritenga che la domanda non sia meritevole di accoglimento, ne informerà per iscritto il richiedente, ai sensi di legge, indicando i motivi che, allo stato, appaiono ostativi all’accoglimento della domanda, invitando nel contempo l’istante a proporre le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti aggiuntivi, entro il termine di legge a decorrere dalla ricezione della comunicazione. Ricevute le controdeduzioni dell’interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, il Prefetto provvederà ad emettere formale provvedimento di diniego, dettagliatamente motivato ovvero proseguire nell’iter per l’accoglimento della domanda.
Nel caso in cui il Prefetto, dopo aver assunto le necessarie informazioni (anche a seguito delle controdeduzioni del richiedente), ritenga che la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, emetterà un decreto con il quale il richiedente sarà autorizzato a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale (qualora non coincidano) un avviso contenente il sunto della domanda.
 

AIRE
Al riguardo, si fa presente che, nel caso in cui l’interessato sia nato e residente all’estero (iscritto AIRE), l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede. Se l’interessato è residente all’estero (iscritto AIRE), ma nato in Italia, l’affissione dovrà essere effettuata sia all’albo dell’ufficio consolare sia all’albo pretorio del comune di nascita, o in quello ove si trova registrato l'atto di nascita. Qualora l’interessato sia nato all’estero ma residente in Italia, l’affissione sarà effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone (controinteressati).

Opposizione:
Chiunque ritenga di avere interesse, può presentare eventuali opposizioni, con atto notificato al Prefetto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Pubblicazione:
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura – UTG competente un esemplare (in originale) dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni, la regolarità delle notifiche se richieste e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare, a mezzo decreto, il provvedimento finale di concessione al cambiamento del cognome e/o nome o diniego. In caso di concessione, il decreto dovrà essere notificato, a cura dell’istante, ad eventuali opponenti.
Il provvedimento definitivo, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile.

La presentazione dell'istanza in forma cartacea con apposta una marca da € 16,00 (o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale), sottoscritta in originale dall'interessato, con allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento ed opportunamente documentata deve essere trasmessa a mezzo servizio postale (posta ordinaria o mezzo raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Prefettura UTG – Area II Raccordo EE.LL. – Ufficio Cambio cognome e nome – Piazza Castello n. 205 – 10124 Torino. 

Documenti da produrre nelle diverse tipologie di richieste

Cambiamento del nome

Può constare nella sostituzione del nome attuale con un altro nome e/o aggiunta di altro nome, e/o modifica di una o più lettere del nome per sanare discordanze e disguidi delle generalità tra i documenti, e/o abbandono di una parte del nome.

Documenti da allegare all'istanza:

  • fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
  • nel caso in cui la richiesta riguardi un minore, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale e/o la tutela;
  • una dichiarazione sostitutiva firmata in originale di certificazione di nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia relativa alla persona interessata;
  • documentazione cartacea ufficiale o ufficiosa, risalente nel tempo, da cui risulti l'uso costante del nome che intende acquisire/mantenere/aggiungere/modificare (per esempio: cartoline, lettere, e-mail, diari scolastici, documentazione fiscale ed ogni altra documentazione cartacea ritenuta utile dalla quale risulti che la persona interessata nel contesto sociale era ed è conosciuta con il nome richiesto);
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata in originale rilasciata da amici e conoscenti, con allegata una fotocopia del relativo documento di identità o di riconoscimento, nella quale gli stessi dichiarano di conoscere l'istante con il nome che intende acquisire e/o aggiungere;
  • nel caso di nome attribuito alla nascita ma non registrato presso gli atti di stato civile, eventuale certificato di battesimo;
  • fotocopia della sentenza di adozione (nel caso di un minore adottato). 

Aggiunta del cognome (materno o di altro cognome familiare) per evitarne l'estinzione o per altri motivi

Documenti da allegare all'istanza:

  • fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
  • nel caso in cui la richiesta riguardi un minore, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale e/o la tutela;
  • una dichiarazione sostitutiva firmata in originale di certificazione di nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia relativa alla persona interessata;
  • una dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà elencante i parenti entro il IV grado (in linea retta e collaterale) che portano sia il cognome attuale sia quello che si vuole aggiungere, specificando il vincolo di parentela, nonché l'assenso di tutti coloro che risultano elencati nella sopracitata dichiarazione firmata in originale con allegata una fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dei medesimi. [1]
  • l'albero genealogico, da redigersi ai sensi della normativa in materia di autocertificazione con firma in originale nel caso di richiesta per l'aggiunta di un cognome al fine di tramandarlo ed evitarne l'estinzione. Si precisa che l'ufficio in linea di massima non considera favorevolmente le richieste di acquisire cognomi che risultano estinti da più di 30/40 anni. 

Cambiamento del cognome e/o nome in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana

L'istanza, firmata in originale, può essere presentata soltanto dopo aver prestato il giuramento ed aver richiesto ed ottenuto la trascrizione dell'atto di nascita nel Comune di residenza.

Documenti da allegare all'istanza:

  • carta di identità con le nuove generalità;
  • idonea documentazione che comprovi l'uso protratto nel tempo del cognome e/o nome perso a seguito del conferimento della cittadinanza italiana (es. fotocopie della precedente carta di identità, patente, codice fiscale, bollette ed ogni altra documentazione ritenuta utile);
  • nel caso in cui si richiede di riacquistare il cognome dell'ex marito: sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti l'autorizzazione a mantenerne il cognome. 

Cambiamento e/o aggiunta del cognome dell'attuale coniuge o convivente della madre

Documenti da allegare all'istanza:

  • dichiarazione di consenso firmato in originale del padre biologico; in caso di impossibilità del richiedente a contattarlo occorre produrre idonea documentazione che comprovi l'impossibilità di rintracciare il padre o l'eventuale irreperibilità dello stesso;
  • il consenso non è richiesto quando il padre biologico sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (allegare sentenza); il consenso del padre biologico non è, altresì, richiesto quando la domanda sia motivata da peculiari e comprovate circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio all'interessato;
  •  consenso del convivente o secondo marito della madre e di eventuali suoi figli maggiorenni;
  • consenso dei controinteressati che portano il cognome attuale (parenti entro il IV grado in linea retta e collaterale). [2]

Si rammenta che con il cambiamento del cognome non si instaura alcun rapporto giuridico di filiazione tra il richiedente e la persona di cui si assume il cognome. Lo status di filiazione si può ottenere soltanto con l'istituto dell'adozione. 
 

Cambiamento del cognome per minorenne con doppia cittadinanza (italiana e di altro Paese)

Per ottenere il cambiamento del cognome per un minorenne, nato in Italia, che all'estero è stato registrato con altro cognome, attribuito secondo quanto previsto dalla normativa straniera, è necessario presentare una copia del passaporto o del libretto di famiglia rilasciato dall'autorità competente del Paese straniero.
Nel caso in cui il minore non sia stato ancora registrato presso le autorità diplomatiche o consolari del Paese straniero di appartenenza, occorre procedere alla registrazione.
Nel caso in cui le autorità diplomatiche o consolari straniere neghino la registrazione a causa del cognome attribuito in Italia, è necessario che sia prodotta una dichiarazione di diniego scritta e motivata rilasciata dall'autorità di cui sopra.
La suddetta dichiarazione deve essere legalizzata dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l'autorità estera stessa, fatto salvo eventuale esenzione dall'obbligo della legalizzazione se stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Si precisa che la titolarità della sola cittadinanza italiana comporterà l'attribuzione del cognome così come previsto dalla normativa italiana vigente in materia.

[1] Ciò, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, nonché per prevenire eventuali opposizioni, a seguito delle quali, comunque, l'art. 92 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche (come era disposto dall'abrogato art. 88, comma 3), impone di notificare il decreto di concessione agli opponenti.

Nel caso in cui non venisse allegato all'istanza de qua il consenso (o il dissenso) del controinteressato, il decreto prefettizio con cui si autorizza la pubblicazione del sunto della domanda potrà prevedere la notifica del medesimo a determinate persone controinteressate, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. sopracitato.

[2] Ciò, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, nonché per prevenire eventuali opposizioni, a seguito delle quali, comunque, l'art. 92 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche (come era disposto dall'abrogato art. 88, comma 3), impone di notificare il decreto di concessione agli opponenti.

Nel caso in cui non venisse allegato all'istanza de qua il consenso (o il dissenso) del controinteressato, il decreto prefettizio con cui si autorizza la pubblicazione del sunto della domanda potrà prevedere la notifica del medesimo a determinate persone controinteressate, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. sopracitato. 

Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott. Claudio NALDI
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Cambio Nome e Cognome
Descrizione
Le informazioni generiche relative alle istanze, ovvero al procedimento amministrativo, possono essere richieste telefonicamente al numero 011 5589.591 il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 O via e-mail o Pec scrivendo agli indirizzi di posta entilocali.pref_torino@interno.it PEC entilocali.prefto@pec.interno.it Nelle suddette mail devono essere indicate nel campo “oggetto”, TASSATIVAMENTE, le seguenti parole: Cambio cognome oppure Cambio nome. Ove venissero rappresentate, telefonicamente o via e-mail o Pec, problematiche relative a pratiche particolarmente complesse, a discrezione dell'ufficio sarà fissato un appuntamento per la disamina e la valutazione delle stesse.

Data
Ultimo aggiornamento
Venerdì 19 Luglio 2024, ore 10:57
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