Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o il cognome può farne richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce (D.P.R. 3.11.2000 n.396 art.89).
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Non sono ammesse le istanze volte ad ottenere la cognomizzazione di un predicato nobiliare, in quanto di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria;
Il Prefetto :
autorizza il cambiamento del nome;
autorizza il cambiamento del cognome;
La domanda può essere presentata solo dai cittadini italiani
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti A.I.R.E.(Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero ) di un comune della provincia di Agrigento possono richiedere il cambio o la modifica del nome e/o cognome con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti in Italia inoltrando l’istanza al Prefetto della provincia di iscrizione A.I.R.E., tramite il Consolato italiano competente;
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La richiesta relativa al cambio o alla modifica del nome e/o cognome di un minore, deve essere obbligatoriamente sottoscritta da entrambi i genitori o da chi eserciti la patria potestà genitoriale;
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perchè ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale), deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. dall’interessato o da altra persona munita di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento,.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà’ autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio (on line) del comune di nascita e di residenza , un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere al richiedente la notifica del sunto della domanda, a determinate persone contro interessate (genitori, fratelli ecc.)
Chiunque ritenga di avere interesse può’ fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’affissione all’albo pretorio on line o dalla data di notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni , provvederà’ ad emanare il decreto di autorizzazione o di rigetto al cambio del nome e/o del cognome.
I decreti che autorizzano il cambiamento o modifica del nome e/o cognome, per produrre i loro effetti, dovranno essere annotati, su richiesta degli interessati, presso gli uffici di stato civile del comune di residenza – che provvederà, altresì, alla comunicazione al comune di nascita (se diverso da quello di residenza) dove saranno annotati sull’atto di nascita originario.