Chi può fare la richiesta :
Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno sei mesi dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito mod. A e vi va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare.
Documentazione richiesta:
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Possono essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti :
- residenza anagrafica,
- composizione del nucleo familiare,
- posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano,
- reddito
Può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta nello stesso modello di domanda , che potrà essere sottoscritta dall'istante, in luogo dei seguenti certificati :
- cittadinanza italiana del coniuge
- condizioni di validità del matrimonio
NOTA BENE
- I cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione giudiziaria nel Paese di origine. E' incluso un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
- I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.