Enti o privati che intendono eseguire investigazioni , ricerche , raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.
Il Prefetto è competente anche a rilasciare l'autorizzazione per poter effettuare attività investigativa specificatamente tesa alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale (art. 327 bis del Codice di procedura Penale).
La licenza ha validità annuale ed abilita alla conduzione di un istituto di investigazioni private.
Chi può fare la richiesta
La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza ovvero dal legale rappresentante, ove trattasi di società.
Requisiti richiesti
- Essere cittadini italiani ovvero di Paesi appartenenti all'unione Europea
- Possedere la capacità di obbligarsi
- Non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, ovvero per violenza e resistenza all'autorità
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione privata
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 14.62 (vedi il modello 1)
(vedi il modello 1 bis - art. 327 bis c.p.p.) - documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall'art. 136 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (ad esempio con curriculum vitae , specifiche conoscenze tecniche ) e la specifica esperienza professionale per garantire il corretto esercizio dell'attività , richiesto dall'art. 222 del D. Lgs. 28/07/1989, n. 271 ( nel solo caso di attività investigativa per l'individuazione degli elementi di prova da far valere in un processo penale)
- due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe , da indicare nella misura massima
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, la posizione riguardo gli obblighi militari,. e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ( se trattasi di società la dichiarazione sostitutiva dei certificati deve essere presentata da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione) ovvero i relativi certificati
(vedi il modello di autocertificazione 1a)
(vedi il modello di autocertificazione 2a - art. 327 bis c.p.p.)
Se il richiedente è una società la domanda , di cui al punto 1, dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto. Inoltre, dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:
- copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione della società
- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante l'iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A nonché il numero della partita IVA ovvero i relativi certificati
NOTA In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale ( il cui importo sarà determinato in rapporto alla natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere e comunicato direttamente all'interessato) e provvedere alla regolarizzazione della licenza rilasciata e del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni , con la consegna di due marche da bollo.
Riferimenti normativi
- Art. 327 bis c.p.p.
- R.D. 18/06/1931, n. 773, artt. 8, 9, 10,11, 13, 134, 135, 136, 137
- R.D. 06/05/1940, n. 635, artt. 257, 258, 259, 260
- Art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel c.p.p., approvate con il D.Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000, n.397.