Vittime del dovere
Sono considerate vittime del dovere 
  • gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, alla Magistratura (Art. 3 della L. 466/1980) i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (art. 1, comma 1,  L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3, comma 2, L. 629/1973);
  • gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (art. 1, comma 563, L. 266/2005);
  • coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (art. 1, comma 564, L. 266/2005). 

In proposito, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ha stabilito che per missioni di qualunque natura, quali che ne siano gli scopi, si intendono le missioni autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente (art. 1, comma 1, lett. b). Il predetto D.P.R. ha altresì specificato che per particolari condizioni ambientali o operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art.1, comma 1, lett. b). 

Chi può presentare la domanda  

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art. 6 L. 466/1980);
  • dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art. 4 L. 302/1990);
  • dai conviventi more uxorio (art. 4 L. 302/1990);
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, 388/2008). 
Modalità di presentazione della domanda  

Per quanto di competenza del Ministero dell'Interno (art. 2, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510), gli interessati dovranno presentare domanda personalmente o tramite l'ufficio o il comando presso il quale prestano servizio. 

La richiesta dovrà essere trasmessa al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari per il successivo esame (art. 3, comma 3, lett. a) D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). 

Si può procedere anche d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere. 

Riferimenti normativi 

L. 27 ottobre 1973, n. 629

L. 13 agosto 1980, n. 466

L. 20 ottobre 1990, n. 302

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510

L.23 dicembre 2000, n. 388 art. 82

L.23 dicembre 2005, n. 266

D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243                       

Ultimo aggiornamento
Martedì 11 Giugno 2024, ore 13:55