E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)
Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
Chi può fare la richiesta:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).
Requisiti per l'accesso ai benefici
- La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
- i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
- la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
Cosa fare:
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere i benefici economici previsti per le vittime civili del terrorismo e per le vittime della criminalità organizzata, i richiedenti sono tenuti a presentare le nuove istanze - a far tempo dal 14 dicembre 2020 (per le vittime della criminalità organizzata) e dal 1° marzo 2022 (per le vittime civili del terrorismo) - solamente in modalità telematica , tramite il Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, disponibile all'indirizzo
https://portaleservizi.dlci.interno.it
oppure tramite il Portale del citato Dipartimento alla voce "Servizi on line" disponibile all'indirizzo
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it
Modulistica per le istanze
Per approfondimenti ed ulteriori informazioni consultare la pagina del sito del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno al seguente indirizzo:
Riferimenti normativi:
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, comma 259)
Legge 23 novembre 1998, n. 407
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 82)
Decreto Legge 4 febbraio 2003, n. 1 3
Decreto legge 28 novembre 2003, n. 337
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, commi 272, 563 e 564)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 792, 794 e 795)
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007
Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (art. 34 )
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 105 e 106)
Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204
Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (artt. 2-quater e 2-quinquies)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2, comma 21)
D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181