Dirigente: Dott. Izzi Federico

                          

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio cittadinanza:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. 

Telefoni:  0862.438397

Indirizzo di posta elettronica certificata:  comunicazione.cittadinanza.prefaq@pec.interno.it

email: urp.pref_laquila@interno.it


 

Ubicazione Ufficio: Corso Federico II, n. 9

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono avere la cittadinanza se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata, da ultimo, con Legge n. 94 del 15/07/2009.
E' possibile individuare due tipologie di acquisto/concessione della cittadinanza italiana: 


 

  1. ACQUISTO PER MATRIMONIO     (art. 5 Legge n.91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 Legge n.91 del 5 febbraio 1992)

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE E BISOGNA ESSERE MUNITI DI SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale)

  

1) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni)


 

Chi può fare la richiesta:


 

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana se:

a) dopo il matrimonio, risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni, oppure da almeno un anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del giuramento del coniuge (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);

b) se residente all'estero dopo almeno tre anni dalla data del matrimonio oppure dopo almeno 18 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

In entrambi i casi si richiede che al momento dell'adozione del decreto di concessione non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.


 

Al riguardo, si specifica che, nell'ipotesi della domanda presentata dal coniuge dopo tre anni dal matrimonio se residente all'estero, il coniuge straniero del cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può presentare istanza presso la Prefettura competente in base alla nuova residenza, senza attendere il maturare del termine di due anni di residenza legale nel territorio italiano, purché al momento della presentazione della domanda, lo stesso sia in regola con le norme sul soggiorno e sia iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente. 


 

N.B.: Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio alla competente Autorità Consolare.  


 

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni)
Chi può fare la richiesta:


 

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano, (vedi nota sottostante);
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni, (vedi nota sottostante);
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione e, analogamente, lo straniero maggiorenne figlio di genitore naturalizzato che risiede legalmente nel territorio italiano da 5 anni decorrenti dalla data del giuramento del genitore;  
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
  • L'interessato deve dimostrare di aver avuto un reddito personale (o dei familiari inseriti in uno stesso stato di famiglia) degli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti per ciascun anno sono di:
    • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
    • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

        Ai sensi dell'art. 9.1. - 1 la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli  5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

         

Tutte le domande di Cittadinanza, per Art. 9 e Art. 5, presentate dal 20 dicembre 2020 in poi avranno una durata massima di lavorazione di 24 mesi (2 anni), prorogabile a 36 mesi (3 anni) in caso di comprovati motivi oggettivi che impediscono di pronunciarsi nel termine di 2 anni.

Tutte le domande, per Art. 9 e Art. 5, presentate precedentemente al 20 Dicembre 2020 continueranno ad avere una lavorazione di 48 mesi, ai sensi della Circolare n. 666 del 25/01/2019.

  

NOTE  

Documentazione per i rifugiati politici:

I rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata nell'elenco di cui sopra, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello status di rifugiato politico.


Dichiarazione discendenza da cittadino italiano:
Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. E' predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda. 


 

Lo straniero che risiede all'estero, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare domanda alla competente autorità consolare. 


 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di acquisto della cittadinanza italiana di cui al punto 1 a firma del Prefetto o di concessione di cui al punto 2 a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di residenza.


 

Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del decreto, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquisisce la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. 


 

[COME FARE LA RICHIESTA ]

 

Il richiedente tramite il portale del Ministero dell'Interno   dovrà registrarsi ed accedere mediante le credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, trasmettendo tutti i documenti occorrenti in formato elettronico.

Dal link https://cittadinanza.dlci.interno.it , dopo aver cliccato su " clicca qui ", il sistema invia al link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it . da dove si può compilare la domanda previa registrazione anche con il nuovo sistema di credenziali SPID.


 

Eseguita la registrazione lo straniero dovrà compilare telematicamente la domanda di cittadinanza (domanda per matrimonio), o per residenza (domanda per residenza), indicando tra l'altro gli estremi della marca da bollo da € 16,00. 

  
 

Alla domanda dovranno essere allegati in forma telematica i seguenti documenti:

1)  Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia; 

2)  Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata - Il minore che risulta iscritto all'anagrafe prima del compimento del 14esimo anno di età e abbia mantenuto la residenza ininterrottamente in Italia, può essere esentato dalla necessità di presentare il Certificato Penale del Paese di origine.

3) al fine di attestare la conoscenza della lingua italiana uno dei seguenti documenti:

  • sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con documentazione comprovante l'acquisizione della conoscenza della lingua italiana;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico;
  • attestazione del possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.    In alternativa gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto rilasciata da uno dei quattro  enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia , dell'Università per stranieri di Siena , dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e  internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

4)  Documento di riconoscimento ;

5)  Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 € sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. -   CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94".

A partire dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ anche tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.

     Utile rivolgersi al CPIA (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti ) ( www.cpialaquila.it) con sede centrale a L'Aquila, Strada Statale 80 n. 8/B e punti di erogazione a Sulmona Avezzano e Pescasseroli, riconosciuto dal MIUR, dove organizzano test ed esami finalizzati alla certificazione.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale, lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura - U.T.G. concernenti:
-   l'avvenuta accettazione della domanda e l'avvio del procedimento
-   l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
-   comunicazioni in merito al procedimento, richieste di ulteriore documentazione. 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Gennaio 2024, ore 12:04