Accesso al Fondo e modalità di presentazione della domanda
Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati violenti
(LE NOVITA' SONO EVIDENZIATE IN ROSSO)
Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per assicurare a chiunque abbia subito danni derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso il pagamento delle somme liquidate in giudizio con sentenza a titolo di risarcimento danni, di provvisionale e di rimborso delle spese di giudizio attraverso l'intervento diretto dello Stato.
Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione delle somme richieste e, ove necessario, integra la documentazione istruttoria. Il Prefetto esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà, delibera sulle domande.
Per effetto della legge 7 luglio 2016, n.122 , sono state attribuite al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (ora Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ) e, quindi, al Commissario che lo presiede, nuove specifiche competenze in materia di "vittime dei reati intenzionali violenti".
Nello specifico, l'indennizzo è elargito in favore della vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i reati di violenza sessuale e di omicidio, a favore delle cui vittime ovvero degli aventi diritto, esso è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
La legge 20 novembre 2017, n.167, ha esteso l'indennizzo previsto dall'art.11 della legge 7 luglio 2016, n.122, alle sole vittime dei reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005, data di entrata in vigore della direttiva europea 2004/80/CE.
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019", all' art. 1, commi da 592 a 596, ha introdotto delle rilevanti modifiche alla suddetta legge 2016/122 come modificata dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, in tema di:
- Quantificazione dell'indennizzo per le lesioni gravissime;
- Percezione di precedenti somme per il medesimo fatto;
- Individuazione degli aventi diritto in caso di decesso della vittima;
- Riliquidazione degli indennizzi;
- Riapertura dei termini di presentazione delle istanze.
SI SOTTOLINEA CHE IL COMMA 594 DELL' ART. 1 LEGGE DI BILANCIO PREVEDE LA RIAPERTURA DEI TERMINI E LA PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2019 PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI UN REATO INTENZIONALE VIOLENTO COMMESSO SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO 2005 E PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 122/2016, COSI' COME PER LE VITTIME DI LESIONI PERSONALI GRAVISSIME.
Ogni ulteriore approfondimento nella normativa e nelle circolari in allegato.
Dirigente reggente: Dott. Sergio Di Iorio
Orario di apertura al pubblico: U.R.P.
Telefono: 0862-4381
Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefaq@pec.interno.it
Chi può fare la richiesta
- Tutti coloro che hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso , siano essi persone fisiche (o i loro eredi) o enti (pubblici o privati) e che:
1. abbiano ottenuto in proprio favore, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di soggetti imputati dei reati indicati all'art. 4, comma 1 (delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati, accertati in giudizio penale;
2. non abbiano riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, né siano destinatari di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, applicata in via definitiva o avere in corso procedimenti relativi all'applicazione della stessa.
- per l'accesso al Fondo per i reati intenzionale violenti p uò presentare la domanda di indennizzo l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122 e gli aventi diritto in caso di morte;
La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
Documentazione richiesta
1. Domanda per l'accesso al fondo di solidarietà
2. Copia autentica dell'estratto della sentenza
- Modello istanza di accesso al fondo (negli allegati)
- Modello di autocertificazione relativa alla qualità di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente (negli allegati)
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Vittime mafia
- Legge 22 dicembre 1999, n. 512 - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 - Regolamento recante disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura
- Vittime reati violenti
- Legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Decreto interministeriale del 31 agosto 2017 - Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti
- Legge 20 novembre 2017 n. 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 - Trova applicazione anche per le vittime dei reati intenzionali violenti nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo
- Ultime circolari
- Relazione del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti
Relazione annuale anno 2018 (negli allegati)
- Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie
Circolare Ministero Interno prot. n. 0003626 del 28/05/2021 - rimodulazione importo misure di sostegno. Decreto 21 maggio 2020, n. 71. (negli allegati)
Circolare n. 0005044 del 2 ottobre 2020 - Decreto 21 maggio 2020, n. 71. (negli allegati)
L'Ufficio del Commissario ha realizzato un'apposita brochure (che si allega in questa pagina), denominata "Lo Stato Solidale" , nella quale sono riportate le attività del Commissario finalizzate all'erogazione di benefici in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle vittime dei reati intenzionali violenti e degli orfani dei crimini domestici e delle famiglie affidatarie.
Nell'ambito dell'attività di comunicazione prevista dalla legge 512/1999 e programmata per il 2020/2021, il pieghevole riporta istruzioni semplificate per l'accesso al Fondo di rotazione unitamente a numeri telefonici di riferimento e vuole essere utile strumento di diffusione dei benefici erogati dallo Stato anche in base alle normative di recente adozione.
- Brochure "Lo Stato Solidale" (negli allegati)