DIRIGENTE  - Viceprefetto Aggiunto:  Dott.ssa Orietta Mongiovì     


FUNZIONARI ADDETTI  :

Dott.ssa Maria Rosaria Vassallo
email:  mariarosaria.vassallo@interno.it  

Dott.ssa Caterina Monastero
email:  caterina.monastero@interno.it  

P.E.C. Ufficio di Cittadinanza: 
cittadinanza.prefpa@pec.interno.it  

La modalità di ricevimento è solo telefonica

Martedì dalle 09:30 alle 12:00 

Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Il ricevimento telefonico viene effettuato esclusivamente tramite il numero del centralino: 091338111. 

Ogni informazione può anche essere richiesta tramite e-mail .                               

Ubicazione dell'Ufficio : Via Sampolo n. 69 - Palermo  

Il termine  CITTADINANZA  indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status , denominato civitatis , al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. 

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis , cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli , se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

 La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni continuativi e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. 

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente. 

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Il Trattato di Maastricht stabilisce che è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.  

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA  

Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana: 

1)  CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91)  

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà - un anno - in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio (il termine è ridotto della metà - un anno e mezzo - in presenza di figli nati o adottati dai coniugi). Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

N.B  .: il coniuge può essere cittadino italiano dalla nascita oppure cittadino italiano perché ha acquisito la cittadinanza italiana. In quest'ultimo caso, la data di acquisizione della cittadinanza è quella del giorno successivo alla prestazione del GIURAMENTO davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, pertanto, il coniuge straniero può effettuare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 - per matrimonio - dopo 2 anni (1 anno in presenza di figli comuni) dal giorno successivo al giuramento del coniuge, avendo altresì 2 anni (o 1 anno in presenza di figli) di residenza legale e di matrimonio. 

2)  CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91)   

  • nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b);
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino di Paese dell'Unione Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e).  ATTENZIONE : coloro che hanno il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per motivi umanitari possono chiedere la cittadinanza solo dopo 10 anni di residenza regolare e continuativa in Italia;
  • cittadino straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

 

La domanda di concessione della cittadinanza italiana si può presentare esclusivamente ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-onl… . Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa, per la presentazione della domanda on line ed è necessario attivare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) al seguente link:  https://www.spid.gov.it/

Il cittadino straniero dovrà quindi compilare telematicamente il modulo di domanda ed indicare negli appositi spazi la documentazione richiesta. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

  1. certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione in lingua italiana legalizzata;
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato/apostillato e munito di traduzione in lingua italiana legalizzata. Non è necessaria la presentazione del certificato penale del Paese di origine per coloro che sono giunti in Italia prima dei 14 anni.  ATTENZIONE: il certificato penale ha validità 6 mesi dalla data del rilascio.


    N.B: Le generalità (cognome-nome-luogo e data di nascita) riportate sia nei documenti italiani (permesso di soggiorno/carta di identità) che in quelli stranieri (passaporto/certificato di nascita/certificato penale) dovranno essere le stesse in tutti gli atti (attenzione al patronimico, middle-name, cognome del coniuge.

 Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una " ATTESTAZIONE CONSOLARE " con la quale l'Autorità Diplomatico-Consolare in Italia dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità presenti nei vari documenti si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

  L'attestazione consolare prima di essere trasmessa on-line nella sezione "documento generico" dovrà essere legalizzata in Prefettura (Ufficio Legalizzazioni). 

Gli atti di cui ai punti 1 ) e 2 ) dovranno essere legalizzati/apostillati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità diplomatico-consolare ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero (asseverazione c/o Tribunale o Giudice di Pace). 

I RIFUGIATI (status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1951) e gli APOLIDI (status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954),  in mancanza dei documenti di cui al punto 1) e 2) potranno produrre  ATTO DI NOTORIETÀ  formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori e l'attestazione che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

 I titolari dello status di  PROTEZIONE SUSSIDIARIA  così come coloro che hanno la  PROTEZIONE UMANITARIA  non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992. 

  1. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 - previsto dalla legge n. 132/2018 del 1.12.2018 - sul CCP (conto corrente postale)  n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui legge n. 132/2018 del 1. 12.2018 . Per le istanze presentate all'estero, il versamento del contributo medesimo deve essere effettuato tramite bonifico estero o attraverso il circuito europeo esistente tra le organizzazioni postali aderenti.
  2. una marca da bollo da € 16,00 (i cui estremi -identificativo e data di pagamento - vanno inseriti nel modulo di domanda: sezione IMPOSTA di BOLLO);
  3. possesso del titolo di studio: il Decreto Legge del 4.10.2018 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, c.1. Legge 1° dicembre 2018 n.132 ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della Legge n. 91 del 1992, a decorrere dal  4 dicembre 2018 . La conoscenza della lingua italiana deve essere di livello B1 del QCER   e ne sono esentati coloro che sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art.9 TUI o, se titolari di semplice permesso di soggiorno che abbiano sottoscritto l'Accordo di Integrazione previsto dall'art. 4 Bis del TUI.    

Tale documento è necessario, all'atto di presentazione della domanda di cittadinanza. Per attestare tale conoscenza può essere prodotto: 

  • un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE;
  • certificazione rilasciata da uno di seguenti enti, riconosciuti dai citati Ministeri: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri;
  • certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.

  1. Qualora il titolo di studio o la certificazione siano stati rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti potranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; in caso di istituto paritario ovvero di ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.

Documento di riconoscimento (PASSAPORTO/PERMESSO-CARTA di SOGGIORNO e CARTA di IDENTITA'). 
7.    Per tutti i casi suindicati, ad esclusione della richiesta di cittadinanza per matrimonio , è previsto  IL POSSESSO DI UN REDDITO  personale, fiscalmente dichiarato (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia: coniuge, genitori, figli, fratelli) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di: 

  • € 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di € 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
  • € 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico.

ATTENZIONE: in caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio. 

COME VERIFICARE LO STATO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA 

 Dopo avere inserito la documentazione necessaria, il cittadino straniero riceverà un messaggio automatico che lo informerà dell'avvenuta accettazione della pratica o dell'eventuale rifiuto nel caso in cui la documentazione non dovesse essere ritenuta idonea. In tal caso verranno specificate le motivazioni del rifiuto che potranno essere sanate affinchè si possa nuovamente presentare istanza di cittadinanza.

 La visualizzazione dello Stato della pratica è sempre consentita direttamente all'utente che ha presentato la domanda attraverso l'accesso all'applicativo Cittadinanza con le credenziali (utente e password) assegnate dal sistema dal seguente link: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-onl…

 È possibile chiedere notizie sullo stato della pratica direttamente alla Direzione Centrale della Cittadinanza presso il Ministero dell'Interno, telefonando ai seguenti numeri nei giorni indicati: 

lunedì: 334 6909996 
mercoledì: 06/46539955 
venerdì: 331 6536673   

PAGAMENTO CONTRIBUTO 

Si comunica che, come pubblicato  sul sito del Ministero  , dal 25 maggio è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250 € tramite PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 5 luglio, si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento; dopo tale data, PagoPA sarà l'unica modalità di pagamento. 

RIMBORSO CONTRIBUTO  

SI INFORMA   che a decorrere    dall'01.03.2023,   le istanze di rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate sul conto corrente postale n. 809020 intestato a Ministero dell'Interno DLCI-CITTADINANZA, andranno indirizzate a questa Prefettura di Palermo - Area IV Ufficio II  Cittadinanza  all'indirizzo P.E.C.:   cittadinanza.prefpa@pec.interno.it  compilando,  in maniera chiara e leggibile  , in tutte le sue parti l'allegato modulo.

Questo Ufficio contatterà i richiedenti, telefonicamente o per  email , per comunicare giorno e ora in cui sarà possibile recarsi presso questi locali, in Via Sampolo, 69 - 90143 Palermo, per la consegna della documentazione necessaria. 

Si chiede di rispettare scrupolosamente l'appuntamento per non creare disservizi o ritardi

È necessario produrre - oltre alla documentazione elencata nel modello di domanda - una marca da bollo di € 16,00 da apporre all'istanza. 

Dopo la verifica e completezza degli atti, l'Ufficio  Cittadinanza  ne curerà la trasmissione al  Servizio Contabilità e Gestione finanziaria  di questa Prefettura per il rimborso. 

Non potrà procedersi al rimborso in caso di mancata produzione della documentazione richiesta. 

NOTIFICA DECRETI TRAMITE PIATTAFORMA NAZIONALE 

La Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha aderito alla Piattaforma Notifiche Digitali, gestita per legge da PagoPa s.p.a. anche per la fase di notifica dei decreti di concessione, reiezione e inammissibilità a definizione dei procedimenti volti al riconoscimento della cittadinanza italiana.

Questa iniziativa alimenta e completa il processo di semplificazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo attraverso due momenti:

- una fase transitoria (dagli ultimi giorni di novembre 2023 al 31 gennaio 2024) in cui le tradizionali modalità di notifica rimarranno operative accanto al nuovo sistema;

- il definitivo passaggio, in via esclusiva, dall'1 febbraio 2024, alla notifica dei decreti tramite la Piattaforma Notifiche Digitali.

Nel rinviare alla lettura della circolare esplicativa, si invitano i potenziali destinatari a osservare gli adempimenti a loro carico al fine di agevolare la conclusione del procedimento, nel rispetto delle nuove modalità di notifica.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 4 Ottobre 2024, ore 12:34