L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista ( a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.
Non è ammessa audizione personale.
La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento.
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.
CHI PUO' FARE RICORSO
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.
COSA FARE
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta rate) della sanzione pecuniaria.
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente affettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita al traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 24 novembre 1981, n.689
Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507