Chi abbia l’esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per motivi diversi da quelli suindicati, deve intraprendere il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal DPR n.54/2012.
COME FARE PER CAMBIARE COGNOME
Qualunque cittadino che intenda cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro al proprio deve essere autorizzato dal Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione é situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce tramite apposita istanza in bollo.
Il Prefetto assume le informazioni sulla domanda curandone l’istruttoria.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
Al riguardo, si ritiene utile specificare quanto segue:
Se l’interessato è nato e residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede;
Se l’interessato è residente all'estero, ma nato in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita;
Se, infine, l’interessato è nato all'estero, ma residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessare al cambiamento richiesto) il sunto della domanda.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.
Trascorso questo termine di 30 giorni senza che sia proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
CAMBIO NOME O COGNOME RIDICOLO, VERGOGNOSO O RIVELANTE ORIGINE NATURALE
Qualunque cittadino che intende cambiare nome o aggiungerne un altro al proprio oppure vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda (esente da bollo) al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Il Prefetto, esperita l’istruttoria di rito, se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a far eseguire le affissioni negli stessi termini sopra indicati.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
LA RICHIESTA
IMPORTANTE! - La richiesta in tutti i casi suindicati può essere presentata solo da cittadini italiani.
La domanda deve essere presentata in Prefettura e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria allegando fotocopia di un documento di riconoscimento. Per i minori la domanda va redatta e sottoscritta da entrambi i genitori.
Si precisa che nei casi di istanze presentate da cittadini residenti all’estero, queste saranno inoltrate per il tramite dell’autorità consolare al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia e cioè del comune di iscrizione all’AIRE. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all’estero, competente a provvedere sulla istanza sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui è situato il comune di iscrizione all’AIRE dell’interessato.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognome di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La documentazione da produrre varia in relazione al tipo di richiesta fatta.
RICORSI
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R entro sessanta giorni dalla notifica ; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.