NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE

L'attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, il D.P.R. 9 ottobre 1990, nr. 309, ora modificato dalla legge 21 febbraio 2006, nr. 49, che definisce con chiarezza l'illiceità dell'uso personale di sostanze stupefacenti, ma è anche ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero.

Il N.O.T. ha i seguenti compiti:

1) seguire le attività sociali e di prevenzione nel settore delle tossicodipendenze promosse dal Prefetto anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni.
2) applicare le procedure di recupero e sanzionatorie nei confronti degli assuntori di droghe segnalati al Prefetto dalle Forze di Polizia.


Ufficio: piano terra

Dirigente: Dott. Gabriele Gavazzi

Funzionario: Dott.ssa Tiziana Casciaro
Tel. 0522/458427
Mail: tiziana.casciaro@interno.it

Funzionario: Dott.ssa Antonella Valluzzi
Tel. 0522/458440
Mail: antonella.valluzzi@interno.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
mail per contatti: not.pref_reggioemilia@interno.it

 

NORMATIVA

La normativa in materia di tossicodipendenze è stata modificata in senso più restrittivo. Innanzitutto, scatta la denuncia penale se l'autorità giudiziaria ritiene che la detenzione sia finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La valutazione viene effettuata non solo tenendo conto della quantità detenuta, ma anche di altri parametri, come il possesso di grandi quantità di denaro, le modalità di presentazione della sostanza, la suddivisione in dosi, ecc.

La denuncia penale viene, inoltre, attivata qualora  vengano superate le dosi  minime di principio attivo contenute nella sostanza sequestrata. Al di sotto di tali limiti si presume che il possesso di droga sia per uso personale.  

Le sostanze stupefacenti e il relativo principio attivo, dal quale si desume l'uso personale, sono indicate nel decreto 11/4/2006 del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 95 del 24 aprile 2006, entrato in vigore il 9 maggio 2006.


 

In caso di uso personale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90, per un periodo da 1 mese a 3 anni sui seguenti documenti:

a)  sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b)  sospensione della carta d'identità, limitatamente alla validità per l'espatrio, o divieto di conseguirla;

c)  sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

d)  sospensione del passaporto e di ogni altro documenti equipollente o divieto di conseguirli;

e) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Qualora, in relazione alle modalità, alle circostanze dell'uso o dalla condotta tenuta dall'interessato possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, il soggetto che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del T.U. o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del T.U. o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere, inoltre, sottoposto, con provvedimento del Questore, per la durata massima di due anni, ad una delle seguenti misure:

a)  obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competenti;

b)  obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscire prima di altra ora prefissata;

c)   divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d)   divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e)  obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici;

f)    divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

            Chi contravviene anche ad una sola delle predette disposizioni è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

1) Iter del procedimento amministrativo a carico dei detentori di sostanze stupefacenti per uso personale

            Sulla persona segnalata viene istruito un procedimento amministrativo che è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza ed al segreto professionale; degli accertamenti e degli atti può essere fatto uso solamente ai fini delle misure e delle sanzioni previste (art. 75 comma 13), pertanto non pregiudica la partecipazione a concorsi .

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T competente per territorio (art. 121 D.P.R. 309/90).

Il soggetto che, dalle Forze di Polizia, viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nel caso di detenzione per uso personale, viene segnalato al Prefetto competente in base alla residenza del trasgressore.

Accertati i fatti illeciti, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata ed entro 10 giorni, provvedono a riferire al Prefetto con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida; se si tratta di ciclomotori gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente, del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore  ed il fermo del ciclomotore hanno durata di 30 giorni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e successive modificazioni. La patente di guida ed il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr, 285 e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 24/11/1981, nr. 689, è possibile presentare al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, documenti e scritti difensivi.

La persona segnalata viene invitata presso il N.O.T. della Prefettura - U.T.G. del luogo di residenza per l'effettuazione di un colloquio che avverrà con l'ausilio dell'esperienza professionale dell'assistente sociale. Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto presso strutture socio-riabilitative (Servizi pubblici per le tossicodipendenze).

  Contro la convocazione disposta dal Prefetto per il colloquio e contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente entro 10 giorni dalla notifica. Le sanzioni vengono direttamente applicate in caso di mancata presentazione al colloquio.

Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione e limitatamente alla prima volta, il Prefetto può definire i procedimenti con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno (art. 75 comma 14 D.P.R. 309/90).  

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Ottobre 2023, ore 10:52